Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
non è di assoluta urgenza e che non vi è alcuna garanzia per quanto riguarda la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (ovvero la questione centrale della presente consultazione), il Centre Patronal si dichiara contrario al presente avamprogetto.
Secondo FH (la Federazione dell’industria orologiera svizzera), le attuali agevolazioni che derivano dalla qualifica di AEO non permettono di compensare i rischi per le imprese svizzere nel quadro del presente Accordo. Il segreto professionale, d’affari e di fabbricazione sono elementi essenziali per le imprese svizzere che non sono sufficientemente protette contro il potenziale di abuso delle disposizioni dell’Accordo.
In linea di principio, l’USAM acconsentirebbe alla conclusione di un accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti, tuttavia si oppone al presente avamprogetto poiché è stato concepito in modo squilibrato, contiene poche prestazioni corrispettive da parte degli Stati Uniti e non è combinato con un accordo di libero scambio. Il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza potrebbe portare a una notevole semplificazione del sistema doganale, considerando che gli Stati Uniti sono il terzo maggiore mercato estero delle PMI svizzere. Ciononostante, numerose ragioni depongono contro il presente avamprogetto:
un accordo di assistenza amministrativa in materia doganale è concepibile soltanto se
combinato con un accordo di libero scambio, con il quale deve formare un unico pacchetto;
il programma AEO statunitense è dispendioso, di conseguenza solo 120 imprese (in
prevalenza multinazionali) vi hanno preso parte. Alle PMI il programma offre ben pochi vantaggi;
ogni accordo di assistenza amministrativa stipulato dalla Svizzera deve tassativamente
garantire la protezione dei dati e la riservatezza dei segreti commerciali nonché assicurare che le informazioni scambiate in rapporto con la procedura siano utilizzate solo in singoli casi e per scopi specifici. Inoltre, non possono essere scambiati dati concernenti i segreti commerciali senza notificarlo agli interessati. L’USAM si oppone altresì ai provvedimenti coercitivi, tra cui perquisizioni domiciliari e pedinamenti;
l’USAM è contraria ad accordi squilibrati. Tutti i diritti e i doveri che si applicano nei
confronti degli Stati Uniti o per essi sulla scorta del negoziato concernente l’Accordo devono valere specularmente (e non in modo equivalente) nei confronti della Svizzera o per essa.
Federazione svizzera degli avvocati: lo scambio di informazioni previsto nell’Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti dovrebbe essere concordato in un accordo del tipo «Mutual Recognition Agreement» (MRA) in maniera concomitante e non preliminare. Inoltre, la FSA segnala che, secondo il rapporto esplicativo (vedi pag. 7), gli Stati Uniti si sono categoricamente opposti a una disposizione secondo la quale l’autorità che riceve le informazioni deve disporre di un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell’autorità che le ha trasmesse, ciò che corrisponde allo standard abituale della legge federale sulla protezione dei dati8.
La CCIG è contraria alla conclusione dell’Accordo nella forma posta in consultazione e afferma che la Svizzera non ha richiesto tale accordo e si vede costretta a fare numerose con-