Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

te all’interesse di una reciproca assistenza amministrativa in materia doganale. Un ulteriore accordo di assistenza amministrativa è unicamente nell’interesse degli Stati Uniti, mentre la Svizzera non ha mai espressamente cercato di raggiungerlo.

ZG: è comprensibile che, nell’intento di prevenire attacchi terroristici, per gli Stati Uniti un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa anche in materia doganale rivesta una notevole importanza. Parimenti la Svizzera, in considerazione dei suoi stretti rapporti economici e del volume elevato di scambi commerciali bilaterali con gli Stati Uniti, ha interesse a collaborare con l’autorità doganale e di protezione dei confini degli Stati Uniti («U.S. Customs and Border Protection», CBP) e con l’autorità di immigrazione e delle dogane degli Stati Uniti («Immigration and Customs Enforcement», ICE) al fine di prevenire e scoprire infrazioni doganali nonché indagare in merito. Per contro, l’industria e l’economia non possono trarre alcun beneficio da un accordo di assistenza amministrativa. I timori che, in caso di approvazione del presente Accordo, il dispendio amministrativo, temporale e persino finanziario aumenterà per l’economia svizzera non sono ingiustificati e devono essere assolutamente considerati, tanto più che secondo il numero 1.3 del rapporto esplicativo il presente testo dell’Accordo non è ancora la versione definitiva siglata o firmata. Va inoltre rivolta particolare attenzione alla protezione dei dati: ogni forma di violazione del segreto industriale, commerciale e professionale deve essere verificata criticamente in termini di proporzionalità e necessità per arginare eventuali richieste indiscriminate di informazioni (cosiddette «fishing expedition») da parte degli Stati Uniti. Lo strumento chiarificatore dello scambio di lettere complementare, menzionato al numero 1.5 del rapporto esplicativo sotto «Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11)», non è sufficientemente forte per esigere l’attuazione giuridica.

AI: il Cantone prende atto che l’attuazione dell’Accordo di assistenza amministrativa non ha ripercussioni dirette sui Cantoni, tuttavia si oppone al testo posto in consultazione. Il problema riguarda in particolare la presenza di ispettori statunitensi alle indagini da svolgere e la possibilità loro accordata di consultare gli atti (art. 5). Ciò è escluso nell’ambito delle imposte dirette (cfr. art. 8 cpv. 4 della legge sull’assistenza amministrativa fiscale7), pertanto non c’è alcun motivo di derogarvi a favore degli Stati Uniti. Inoltre, la riservatezza e l’impiego delle informazioni non sono ritenuti sufficientemente protetti. L’articolo 10 paragrafo 5 dell’avamprogetto prevede la possibilità di inoltrare ad autorità governative informazioni in relazione con il terrorismo o la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti si sono altresì rifiutati di approvare una clausola dell’Accordo che vietasse di fornire assistenza amministrativa sulla scorta di dati rubati. Il riferimento del Consiglio federale al principio riportato nel preambolo, secondo il quale l’Accordo deve essere applicato rispettando il principio della buona fede, non costituisce una base sufficiente per respingere una richiesta di assistenza amministrativa. Infine, l’Accordo di assistenza amministrativa deve essere concluso soltanto perché in prospettiva dell’avvio di negoziati concernenti un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Prima di tutto non è sicuro che gli Stati Uniti si attiveranno a favore di tale accordo, in secondo luogo i suoi possibili vantaggi non appaiono in grado di controbilanciare gli svantaggi dell’Accordo di assistenza amministrativa. La consultazione condotta nell’autunno del 2013 presso le associazioni economiche e una cerchia selezionata di imprese rivela che l’economia svizzera non ha alcun interesse al riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza.

7 RS 651.1