Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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Si rinuncia a introdurre nel diritto svizzero una disposizione penale contro la giustificazione o l’apologia di atti di terrorismo o di gravi reati in generale per i seguenti motivi: il diritto vigente punisce già l’istigazione alla violenza o a un reato, gli atti preparatori a determinati reati e il sostegno (in senso lato272) a un’organizzazione terroristica (criminale). La legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate273 e la revisione della legge sulle attività informative274 puniscono qualsiasi tipo di sostegno e organizzazione di azioni propagandistiche a favore di gruppi o organizzazioni vietate. Non è necessario in termini materiali o giuridici emettere altre norme penali per reprimere questo tipo di dichiarazioni se non sono legate alla commissione di un reato futuro.
Le dichiarazioni contrarie al sentimento generale e comune di giustizia o di compassione per le vittime sono senza dubbio inadeguate e inaccettabili. Tuttavia, questa circostanza e il pericolo ad essa connesso vanno combattuti principalmente con strumenti diversi dal diritto penale. Il lavoro di prevenzione svolto con i giovani e gli adulti a rischio di radicalizzazione, l’opera di informazione e sensibilizzazione e la diffusione di visioni alternative fondate possono essere modi efficaci per evitare che tali dichiarazioni inneggianti alla violenza si diffondano ulteriormente e ridurre al minimo il loro impatto sulla popolazione.
Un altro aspetto, questa volta preventivo, invita a rinunciare a una disposizione penale contro l’apologia degli atti di terrorismo. Le prime esperienze raccolte all’estero circa l’applicazione su larga scala di norme penali di questo tipo (che implicano generalmente l’imposizione di pene detentive da breve a medio termine) indicano il rischio, almeno latente, che la criminalizzazione di tali dichiarazioni porti persone senza prospettive, spesso giovani, a convincersi ancora di più di tali opinioni, con il conseguente aumento del pericolo di radicalizzazione e fanatismo. Questo pericolo richiede il ricorso a strumenti diversi dal diritto e dalla procedura penale275.
4.6.5 Altre modifiche di legge
Le modifiche del Codice penale (art. 260tere art. 260sexies) e dell’articolo 74 LAIn proposte comportano l’integrazione degli elenchi dei reati e modifiche esclusivamente redazionali di altre disposizioni.
Nel Codice penale viene modificata la norma riguardante la tutela delle fonti276, specificando che il rifiuto della testimonianza non è consentito se riguarda un reato
272 Cfr. cap. 4.1.2.4
273 RS 122.0
274 Dopo la sua entrata in vigore e per ordine del Consiglio federale secondo l’art. 74 della presente legge; cfr. cap. 4.3.
275 Di importanza centrale in questo contesto è il piano d’azione nazionale per la lotta alla radicalizzazione e all’estremismo violento previsto per il secondo semestre del 2017 e attualmente in fase di elaborazione da parte del delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in collaborazione con la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni. Anche il comitato direttivo della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno approvato il mandato; la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza si è parimenti schierata a favore del progetto.
276 Art. 28a cpv. 2 lett. b CP