Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

te una molteplicità di disposizioni penali, le autorità di perseguimento penale e i giudici si trovano a dover stabilire le disposizioni applicabili in base a regole di concorso penale e metodi di ponderazione, per poi pronunciare un verdetto. Nel caso in esame il concorso di norme penali non determina una maggiorazione della pena e non semplifica affatto l’applicazione del diritto. La pena inflitta prende in considerazione, anche in assenza di una norma antiterrorismo apposita, il grado di lesione del bene giuridico offeso, la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti dall’autore in maniera adeguata e commisurata alla colpa.

L’introduzione di una norma antiterrorismo generica non comporta pertanto una maggiore o migliore tutela penale contro tali crimini, né determina una cooperazione più efficace in ambito internazionale o dell’assistenza giudiziaria. Appare più importante introdurre le fattispecie proposte nel progetto, che risultano efficaci già prima che sia commesso un reato di terrorismo concreto e consentono alle autorità di perseguimento penale di intervenire già in una fase precoce e di portare avanti con successo un corrispondente procedimento penale. Si rinuncia pertanto all’introduzione di una nuova fattispecie legale contro il terrorismo.

4.6.4 Valutazione dell’introduzione di una norma penale contro la giustificazione o l’apologia del terrorismo

I due accordi del Consiglio d’Europa non impongono alle Parti di qualificare come reati la giustificazione o l’apologia del terrorismo, né le incaricano di esaminare una tale possibilità, ma le lasciano libere di includere una tale norma nel proprio diritto nazionale, come è il caso, ad esempio, per Francia e Italia.

In Francia, l’apologia del terrorismo è duramente punita in seguito alla revisione del Codice penale del 14 novembre 2014. Secondo l’articolo 421-2-5 del Codice penale francese, l’incitazione diretta a commettere atti terroristici o l’apologia pubblica di tali atti è punita con cinque anni di prigione e una pena pecuniaria di 75 000 euro. La pena è aumentata a sette anni e 100 000 Euro se il reato è stato perpetrato usando un servizio di comunicazione pubblica online. In Italia, l’apologia del terrorismo è equiparata all’istigazione e punita dall’articolo 414 del Codice penale italiano con una pena privativa della libertà fino a sette anni e mezzo.

La Germania ha una disposizione penale che punisce chiunque approva, esalta o giustifica il regime nazista271; va intesa soprattutto come strumento di determinazione dell’identità del Paese e parte del progetto riabilitativo di opposizione all’ingiusto regime nazionalsocialista. In Belgio, la tendenza generale è quella di preservare la più ampia libertà di espressione possibile. Di conseguenza, l’apologia del terrorismo non è punibile. L’istigazione a commettere atti di terrorismo o a intraprendere un viaggio a fini terroristici è invece punita dall’articolo 140bisdel Codice penale belga.

Le norme penali contro la giustificazione o l’apologia del terrorismo comportano una marcata restrizione del diritto alla libertà di espressione e sono state spesso adottate in seguito a eventi tragici e incisivi. La descrizione degli atti connessi alla fattispecie è quasi necessariamente vaga e sorgono regolarmente quesiti difficilmente risolvibili sulla delimitazione tra l’atto lecito e quello illecito. L’apologia, ad esempio, va punita soltanto se contribuisce in modo diretto e dimostrabile a provocare o a far commettere un atto di violenza o è sufficiente che infranga o ferisca il sentimento generale e comune di giustizia o di compassione per le vittime?

271 §130 cpv. 4 del Codice penale tedesco