Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine

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Compendio

A determinate condizioni il rimborso dell’imposta preventiva deve essere garantito anche se la dichiarazione nella dichiarazione d’imposta è incompleta. In linea di massima, la proposta del Consiglio federale ha raccolto il consenso durante la consultazione. Tuttavia sono state formulate specifiche proposte di modifica.

La procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sull’imposta preventiva si è svolta dal 28 giugno al 19 ottobre 2017. Si perseguiva la finalità di specificare i requisiti di una dichiarazione corretta, poiché essa rappresenta il presupposto per il

rimborso dell’imposta preventiva. Il nuovo adeguamento prevede che una dichiarazione corretta sia possibile anche in caso di dichiarazione successiva o se l’autorità fiscale calcola i redditi o la sostanza non dichiarati in base alle proprie conoscenze. Ciò è possibile

esclusivamente entro il termine di opposizione relativo alla tassazione dei redditi e/o della sostanza e soltanto se l’omessa dichiarazione originaria è imputabile a negligenza.

Tutti i partecipanti alla consultazione sostengono che, in caso di omessa dichiarazione di redditi e sostanza per errore, il rimborso dell’imposta preventiva deve essere garantito. In questo modo viene ripristinata la situazione giuridica che era in vigore prima della sentenza del Tribunale federale del 2011 relativa alla perenzione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva.

Il PPD, il PLR, 3 Cantoni, 10 organizzazioni e un privato chiedono di prorogare il termine entro il quale è possibile presentare una dichiarazione successiva o una compensazione calcolata dall’autorità fiscale senza la perenzione del diritto al rimborso dell’imposta

preventiva (ad es. fino alla decisione su opposizione o finché la tassazione non è passata in giudicato).

Il PPD, la stragrande maggioranza dei Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, la Conferenza svizzera delle imposte e 3 organizzazioni non ammettono che il rifiuto del rimborso dell’imposta preventiva sia concesso soltanto nel caso di una sentenza penale o per tentata sottrazione d’imposta. Essi ritengono che sia sufficiente una valutazione da parte dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva e chiedono spiegazioni nel messaggio del Consiglio federale.

La disposizione transitoria proposta secondo la quale la nuova normativa è applicabile alle prestazioni esigibili nell’anno prima dell’entrata in vigore della modifica ha destato pareri controversi. Il PPD, 16 Cantoni, la CSI e la CDF la approvano. L’UDC, il PLR, 5 Cantoni, 11 organizzazioni e 3 privati respingono la normativa e presentano diverse richieste per

estenderne l’applicabilità.