Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei
Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali
dell’economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge sull’imposta preventiva (perenzione del diritto al rimborso). La procedura di
consultazione è terminata il 19 ottobre 2017. Complessivamente sono pervenuti 50 pareri. L’elenco dei destinatari della procedura di consultazione è riportato nell’allegato.
2. Pareri pervenuti
L’elenco dei pareri pervenuti è riportato nell’allegato.
3. L’avamprogetto
In linea di massima, nel diritto vigente i privati domiciliati in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Tuttavia, essi perdono questo diritto se non dichiarano correttamente i redditi corrispondenti alle autorità fiscali. Nel 2011 si è giunti a un inasprimento della prassi in base alle sentenze del Tribunale federale (TF). Da allora il diritto al rimborso dell’imposta preventiva è oggetto sempre più spesso di perenzione a seguito di un’interpretazione più restrittiva della dichiarazione corretta. Ciò ha alimentato critiche negli ambienti politici,
economici e scientifici.
Essenzialmente il concetto di «dichiarazione corretta» deve essere disciplinato nella legge federale sull’imposta preventiva. Il nuovo adeguamento prevede che una dichiarazione non sia ritenuta corretta non soltanto nei casi previsti finora, ossia
per una dichiarazione nella dichiarazione d’imposta,
per la correzione di errori di calcolo, o
per una dichiarazione successiva spontanea effettuata dal beneficiario della
prestazione gravata dall’imposta preventiva, cioè prima che l’autorità fiscale scopra l’omessa dichiarazione,
ma d’ora in poi sia possibile anche
in caso di dichiarazione successiva del beneficiario della prestazione gravata
dall’imposta preventiva in seguito a una richiesta dell’autorità fiscale, oppure
se l’autorità fiscale calcola i redditi e la sostanza non dichiarati in base alle proprie conoscenze.
Tuttavia, la dichiarazione corretta – eccettuata la correzione degli errori di calcolo – deve sempre essere effettuata prima della scadenza del termine di opposizione relativo alla tassazione dei redditi e/o della sostanza. Sono inoltre eccettuati i casi in cui il beneficiario delle prestazioni gravate dall’imposta preventiva non ha indicato intenzionalmente i redditi o la sostanza nella dichiarazione d’imposta.