Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine
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Contrari
Partiti
Il PPD è del parere che la dichiarazione successiva dovrebbe essere ammessa fino a
quando è ancora prevista nei procedimenti amministrativi o giudiziari e il termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP non è giunto a scadenza.
IL PLR chiede di verificare se è possibile trovare una soluzione anche nel caso di una
tassazione passata in giudicato. Anche qui una trattenuta d’imposta può costituire una sanzione eccessiva.
Cantoni
SO, TI e VD respingono la proposta del Consiglio federale in questo punto.
Il Cantone di Soletta constata che, conformemente al diritto vigente, alla circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e alla giurisprudenza del TF, la dichiarazione successiva è ammessa prima che la tassazione passi in giudicato e/o prima della tassazione definitiva. Secondo il nuovo adeguamento, la
dichiarazione successiva, se è determinante nel rispetto del termine di tre anni
secondo l’articolo 32 LIP, deve essere ammessa fintantoché i tribunali dispongano di cognizione piena.
Il Cantone di Vaud chiede che la dichiarazione successiva sia ammessa fino alla
notifica della decisione su opposizione.
Il Ticino chiede che la dichiarazione successiva sia ammessa anche nella procedura
di ricupero d’imposta.
Organizzazioni
10 organizzazioni (CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider
Basel, USAM, ASB, FIDUCIARI|SUISSE, ABG, ABPS, ZVDS) chiedono di prorogare il termine per la dichiarazione successiva.
EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE e ZVDS chiedono il ripristino della prassi
precedente fino all’adozione della circolare n. 8 dell’8 dicembre 1978. Per ragioni di sistematica fiscale e in riferimento al principio della doppia pena (rifiuto di concedere il rimborso in combinazione con le procedure di ricupero d’imposta e quelle
riguardanti la sottrazione d’imposta), il termine è respinto secondo l’avamprogetto. La possibilità di rimborso deve essere estesa ai casi di ricupero d’imposta e di
sottrazione d’imposta. La perdita del diritto al rimborso avviene soltanto alla scadenza del termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP. Questa proposta consente in molti casi di riattivare la procedura di notifica, con la quale si riducono sensibilmente i costi amministrativi.
CP e USAM chiedono che sia ammessa una dichiarazione successiva fino alla
decisione su opposizione.
economiesuisse, Handelskammer beider Basel, ASB e ABG chiedono che la
dichiarazione successiva sia ammessa come avviene ancora nei rispettivi
procedimenti amministrativi e giudiziari e se il termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP non è ancora giunto a scadenza.
L’ABPS propone un termine finché la tassazione non è passata in giudicato.
Anch’essa reputa che il termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP sia il limite massimo.
La CCIG chiede, in riferimento all’attuale tassazione confiscatoria e alla disparità di
trattamento tra i privati domiciliati all’estero e quelli domiciliati in Svizzera, di
prorogare il termine per le dichiarazioni successive.
Privati
Un privato chiede che sia ammessa la dichiarazione successiva entro il termine di tre
anni secondo l’articolo 32 LIP.