Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine

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Contrari

Partiti

 Il PPD è del parere che la dichiarazione successiva dovrebbe essere ammessa fino a

quando è ancora prevista nei procedimenti amministrativi o giudiziari e il termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP non è giunto a scadenza.

 IL PLR chiede di verificare se è possibile trovare una soluzione anche nel caso di una

tassazione passata in giudicato. Anche qui una trattenuta d’imposta può costituire una sanzione eccessiva.

Cantoni

 SO, TI e VD respingono la proposta del Consiglio federale in questo punto.

 Il Cantone di Soletta constata che, conformemente al diritto vigente, alla circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e alla giurisprudenza del TF, la dichiarazione successiva è ammessa prima che la tassazione passi in giudicato e/o prima della tassazione definitiva. Secondo il nuovo adeguamento, la

dichiarazione successiva, se è determinante nel rispetto del termine di tre anni

secondo l’articolo 32 LIP, deve essere ammessa fintantoché i tribunali dispongano di cognizione piena.

 Il Cantone di Vaud chiede che la dichiarazione successiva sia ammessa fino alla

notifica della decisione su opposizione.

 Il Ticino chiede che la dichiarazione successiva sia ammessa anche nella procedura

di ricupero d’imposta.

Organizzazioni

 10 organizzazioni (CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider

Basel, USAM, ASB, FIDUCIARI|SUISSE, ABG, ABPS, ZVDS) chiedono di prorogare il termine per la dichiarazione successiva.

 EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE e ZVDS chiedono il ripristino della prassi

precedente fino all’adozione della circolare n. 8 dell’8 dicembre 1978. Per ragioni di sistematica fiscale e in riferimento al principio della doppia pena (rifiuto di concedere il rimborso in combinazione con le procedure di ricupero d’imposta e quelle

riguardanti la sottrazione d’imposta), il termine è respinto secondo l’avamprogetto. La possibilità di rimborso deve essere estesa ai casi di ricupero d’imposta e di

sottrazione d’imposta. La perdita del diritto al rimborso avviene soltanto alla scadenza del termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP. Questa proposta consente in molti casi di riattivare la procedura di notifica, con la quale si riducono sensibilmente i costi amministrativi.

 CP e USAM chiedono che sia ammessa una dichiarazione successiva fino alla

decisione su opposizione.

 economiesuisse, Handelskammer beider Basel, ASB e ABG chiedono che la

dichiarazione successiva sia ammessa come avviene ancora nei rispettivi

procedimenti amministrativi e giudiziari e se il termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP non è ancora giunto a scadenza.

 L’ABPS propone un termine finché la tassazione non è passata in giudicato.

Anch’essa reputa che il termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP sia il limite massimo.

 La CCIG chiede, in riferimento all’attuale tassazione confiscatoria e alla disparità di

trattamento tra i privati domiciliati all’estero e quelli domiciliati in Svizzera, di

prorogare il termine per le dichiarazioni successive.

Privati

 Un privato chiede che sia ammessa la dichiarazione successiva entro il termine di tre

anni secondo l’articolo 32 LIP.