Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

4.4 Disposizione transitoria

Sintesi

Il PPD, 16 Cantoni, la CSI e la CDF approvano la disposizione transitoria proposta, secondo cui l’adeguamento è applicabile alle prestazioni esigibili nell’anno civile antecedente l’entrata in vigore di tale adeguamento.

L’UDC, il PLR, 5 Cantoni, 11 organizzazioni e 3 privati respingono la proposta e reputano che la disposizione transitoria non sarebbe sufficiente a correggere le ripercussioni della giurisprudenza e della prassi, considerate all’unanimità troppo restrittive e sproporzionate.

Favorevoli

Partiti

 Il PPD approva la normativa proposta.

Cantoni

 16 Cantoni (AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, ZH), la CSI e la CDF approvano la normativa proposta. Se il nuovo diritto venisse applicato a tutte le domande di rimborso ancora in sospeso, di fatto si tratterebbe di un

adeguamento retroattivo della legge e comporterebbe quindi delle disparità sotto il profilo giuridico.

Contrari

Partiti

 L’UDC chiede l’applicazione della nuova normativa sui casi non ancora passati in giudicato e presenta una proposta di legge in merito.

 Il PLR chiede la verifica di una retroattività, come avviene per la revisione degli interessi di mora nella procedura di notifica.

Cantoni

 5 Cantoni (LU, UR, TI, VS, ZG) chiedono che la nuova normativa sia applicata a tutte le domande di rimborso in sospeso che non sono ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore del riveduto articolo 23 capoverso 2.

 Il Cantone di Zugo rileva che una prassi ritenuta errata non può essere corretta sul piano giuridico e, contemporaneamente tassare i casi in sospeso che scadono a fine 2017 in base a una prassi ritenuta non soddisfacente.

 Il Cantone di Uri osserva che i Cantoni hanno rinviato la tassazione di numerosi casi per i quali si rischia la perenzione del rimborso in virtù del diritto vigente. Si esorta quindi una rapida entrata in vigore che preveda la retroattività. Per quanto concerne la retroattività nel quadro della procedura di notifica e alle perizie giuridiche correlate, Secondo questo Cantone non è necessario ammettere una retroattività sancita dalla legge.

Organizzazioni

 11 organizzazioni (CCIG, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, Handelskammer beider Basel, ASB, USAM, FIDUCIARI|SUISSE, ABPS, ABG, ZVDS) chiedono di estendere l’applicabilità della nuova normativa.

 CCIG, CP, economiesuisse, Handelskammer beider Basel e ABPS chiedono che la nuova normativa venga applicata a tutte le domande di rimborso non ancora passate in giudicato.

 FIDUCIARI|SUISSE chiede di estendere la nuova normativa ai casi di ricupero d’imposta e di sottrazione d’imposta. Il diritto decade nei tre anni successivi alla scadenza della prestazione imponibile (art. 32 LIP).