Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine
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EXPERTsuisse chiede che la nuova normativa venga applicata a tutte le prestazioni
imponibili la cui tassazione non è ancora passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’imposta sul reddito e sulla sostanza.
ASB e ABG chiedono, in riferimento alla procedura di notifica, una retroattività limitata
a favore dei contribuenti per i casi in sospeso. Propongono di basarsi sul termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP.
ZVDS e USAM chiedono la retroattività di tutti i casi interessati dalla modifica della
prassi del TF.
Privati
3 privati chiedono l’applicazione della nuova normativa alle domande di rimborso non
ancora passate in giudicato.
4.5 Altre osservazioni
Autodenuncia esente da pena: 5 organizzazioni (CP, economiesuisse, ASB, ABG,
ABPS) e 2 privati chiedono che il rimborso dell’imposta preventiva sia ammesso anche nei casi di autodenuncia esente da pena.
Rimborso limitato malgrado una dichiarazione non corretta: Secondo VD è
necessario rimborsare la parte dell’imposta preventiva corrispondente all’onere fiscale personale (imposta sul reddito) del beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva. Soltanto per la parte eccedente tra l’onere fiscale personale e il 35 per cento dell’imposta preventiva deve subentrare la perenzione in caso di dichiarazione non corretta. Procedura di notifica: il PLR chiede che non sia preclusa l’opportunità legale della procedura di notifica.
Limitazione della negligenza nelle prestazioni valutabili in denaro: LU considera
irrisolto il problema di fondo dell’imposta preventiva nelle prestazioni valutabili in denaro e chiede di prevedere per legge una riserva in merito alla negligenza soltanto in caso di compensazione.
Tassazione d’ufficio: VD deplora che le conseguenze dell’adeguamento sulle
tassazioni d’ufficio non siano state spiegate e, al proposito, suggerisce di ripristinare la situazione giuridica precedente l’inasprimento da parte del TF.
Aumento dell’aliquota dell’imposta preventiva: sostanzialmente, riguardo alla funzione
di garanzia dell’imposta preventiva l’USS chiede un aumento dell’aliquota
dell’imposta preventiva dal 35 al 40 per cento per gli svizzeri.
Rimborso anche quando l’AFC è autorizzata a riscuotere l’imposta sul reddito
malgrado una dichiarazione incompleta: un privato chiede che il diritto al rimborso non decada quando l’AFC può riscuotere o avrebbe potuto riscuotere, malgrado una dichiarazione incompleta, l’imposta sul reddito riscossa sul ricavo gravato
dall’imposta preventiva. Questa precisazione deve essere disciplinata nella legge. Disposizione transitoria ad articoli 57 e 58 LIP: un privato chiede una disposizione
transitoria per gli articoli 57 e 58 LIP. Nell’ambito della perenzione del rimborso dell’imposta preventiva, se un Cantone cui compete la tassazione ha continuato ad applicare la prassi precedente anche dopo l’adozione della circolare n. 40 e concede comunque il rimborso dell’imposta preventiva in caso di omessa dichiarazione dei redditi per negligenza, l’AFC poteva effettuare gli opportuni accertamenti in sede di verifica del rimborso e decidere una riduzione del diritto di questo Cantone nei confronti dell’AFC (art. 57 cpv.3 LIP). È necessaria una disposizione transitoria che preveda una deroga da essa qualora l’obbligo di restituire l’imposta non sia ancora passato in giudicato.
Conseguenze: il Cantone di Sciaffusa rileva che, a fronte della presunta diminuzione
delle entrate provenienti dall’imposta preventiva ci sarebbe una riduzione dei
procedimenti di ricorso. Glarona e Sciaffusa non si attendono ripercussioni sulle spese di esecuzione e ritengono che l’adeguamento sia gestibile con le risorse di personale e informatiche esistenti.