Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/59: Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) · 14 pagine

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 EXPERTsuisse chiede che la nuova normativa venga applicata a tutte le prestazioni

imponibili la cui tassazione non è ancora passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’imposta sul reddito e sulla sostanza.

 ASB e ABG chiedono, in riferimento alla procedura di notifica, una retroattività limitata

a favore dei contribuenti per i casi in sospeso. Propongono di basarsi sul termine di tre anni secondo l’articolo 32 LIP.

 ZVDS e USAM chiedono la retroattività di tutti i casi interessati dalla modifica della

prassi del TF.

Privati

 3 privati chiedono l’applicazione della nuova normativa alle domande di rimborso non

ancora passate in giudicato.

4.5 Altre osservazioni

 Autodenuncia esente da pena: 5 organizzazioni (CP, economiesuisse, ASB, ABG,

ABPS) e 2 privati chiedono che il rimborso dell’imposta preventiva sia ammesso anche nei casi di autodenuncia esente da pena.

 Rimborso limitato malgrado una dichiarazione non corretta: Secondo VD è

necessario rimborsare la parte dell’imposta preventiva corrispondente all’onere fiscale personale (imposta sul reddito) del beneficiario della prestazione gravata dall’imposta preventiva. Soltanto per la parte eccedente tra l’onere fiscale personale e il 35 per cento dell’imposta preventiva deve subentrare la perenzione in caso di dichiarazione non corretta. Procedura di notifica: il PLR chiede che non sia preclusa l’opportunità legale della procedura di notifica.

 Limitazione della negligenza nelle prestazioni valutabili in denaro: LU considera

irrisolto il problema di fondo dell’imposta preventiva nelle prestazioni valutabili in denaro e chiede di prevedere per legge una riserva in merito alla negligenza soltanto in caso di compensazione.

 Tassazione d’ufficio: VD deplora che le conseguenze dell’adeguamento sulle

tassazioni d’ufficio non siano state spiegate e, al proposito, suggerisce di ripristinare la situazione giuridica precedente l’inasprimento da parte del TF.

 Aumento dell’aliquota dell’imposta preventiva: sostanzialmente, riguardo alla funzione

di garanzia dell’imposta preventiva l’USS chiede un aumento dell’aliquota

dell’imposta preventiva dal 35 al 40 per cento per gli svizzeri.

 Rimborso anche quando l’AFC è autorizzata a riscuotere l’imposta sul reddito

malgrado una dichiarazione incompleta: un privato chiede che il diritto al rimborso non decada quando l’AFC può riscuotere o avrebbe potuto riscuotere, malgrado una dichiarazione incompleta, l’imposta sul reddito riscossa sul ricavo gravato

dall’imposta preventiva. Questa precisazione deve essere disciplinata nella legge.  Disposizione transitoria ad articoli 57 e 58 LIP: un privato chiede una disposizione

transitoria per gli articoli 57 e 58 LIP. Nell’ambito della perenzione del rimborso dell’imposta preventiva, se un Cantone cui compete la tassazione ha continuato ad applicare la prassi precedente anche dopo l’adozione della circolare n. 40 e concede comunque il rimborso dell’imposta preventiva in caso di omessa dichiarazione dei redditi per negligenza, l’AFC poteva effettuare gli opportuni accertamenti in sede di verifica del rimborso e decidere una riduzione del diritto di questo Cantone nei confronti dell’AFC (art. 57 cpv.3 LIP). È necessaria una disposizione transitoria che preveda una deroga da essa qualora l’obbligo di restituire l’imposta non sia ancora passato in giudicato.

 Conseguenze: il Cantone di Sciaffusa rileva che, a fronte della presunta diminuzione

delle entrate provenienti dall’imposta preventiva ci sarebbe una riduzione dei

procedimenti di ricorso. Glarona e Sciaffusa non si attendono ripercussioni sulle spese di esecuzione e ritengono che l’adeguamento sia gestibile con le risorse di personale e informatiche esistenti.