Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
Pazienti e utenti
DVSP si dichiara globalmente soddisfatta del contenuto dell’avamprogetto. Apprezza in particolare la scelta di vincolare la gestione strategica delle autorizzazioni a criteri di qualità per contenere i costi e migliorare in generale la presa a carico dei pazienti. Osserva con soddisfazione che l’avamprogetto interessa tutti i fornitori di prestazioni, permettendo un approccio globale della gestione dei costi e della qualità. Tuttavia, respinge categoricamente la proposta di delegare agli assicuratori la competenza di designare un’organizzazione incaricata di statuire sulle domande di autorizzazione ed esige che le proposte di introdurre la libertà di contrarre o di differenziare le tariffe in funzione delle regioni siano abbandonate e venga presa in considerazione solo la soluzione presentata dal Consiglio federale.
Secondo SPO le autorizzazioni andrebbero controllate principalmente sulla base di criteri di qualità. Potrebbe però entrare in linea di conto anche un allentamento dell’obbligo di contrarre previa definizione di criteri di qualità quali buone conoscenze linguistiche, una formazione specialistica adeguata, tre anni di pratica nel campo di specializzazione prescelto in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto.
Altri
Secondo BFG l’avamprogetto mescola misure di polizia sanitaria e misure di politica sanitaria, cioè interventi di vario tipo nella libertà economica. È fondamentalmente sbagliato vincolare prescrizioni di polizia sanitaria che tutelano la sicurezza dei pazienti all’aleatorietà della fonte di finanziamento di un settore di cure. Le misure di polizia sanitaria competono ai Cantoni, che hanno la competenza di rilasciare autorizzazioni ai fornitori di prestazioni e che possono coordinare le loro attività in questo campo stipulando convenzioni. BFG respinge anche le misure di politica sanitaria proposte.
4.2 Pareri sull’articolo 36
4.2.1 In generale Cantoni
CDS nonché AI, BE e LU propongono di riesaminare la procedura e l’organismo incaricato di controllare l’adempimento delle condizioni di autorizzazione e di apportare semplificazioni sulla base delle riflessioni formulate nei loro pareri. Se le disposizioni dei capoversi 5-7 dovessero rappresentare un ostacolo per l’intero avamprogetto, bisognerebbe rinunciare al nuovo articolo proposto.
Secondo CLASS i criteri che gli assicuratori potranno convalidare devono rispecchiare un interesse collettivo, ragion per cui auspica che i Cantoni partecipino alla loro definizione. I criteri non dovranno essere ridondanti con le prerogative costituzionali dei Cantoni in materia di polizia sanitaria.
JU formula riserve riguardo alla tipologia di offerte ambulatoriali. Sottoporre altre professioni del settore ambulatoriale (ad es. farmacisti) ai controlli delle casse malati rischia di appesantire il sistema e al momento non è necessario.
NE auspica che la verifica delle condizioni di autorizzazione sia affidata ai Cantoni piuttosto che agli assicuratori-malattie o quantomeno che i Cantoni partecipino alle decisioni dell’organismo preposto. Qualora la disposizione proposta venga introdotta, occorrerà precisare esplicitamente che la verifica da parte degli assicuratori non implica la fine dell’obbligo di contrarre. A questo proposito giudica importante coinvolgere i Cantoni nella definizione delle condizioni di autorizzazione e vigilare affinché queste siano oggettive e non ridondanti rispetto a quelle già applicate nei Cantoni per l’autorizzazione all’esercizio della professione.
NW ritiene che la separazione delle procedure di autorizzazione cantonale e di autorizzazione ai fini della LAMal complichi il rilevamento degli studi medici, in un contesto in cui il ricambio generazionale è già problematico nelle regioni periferiche. È inoltre del parere che gli emolumenti applicati dalle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni andrebbero riscossi solo se la decisione è positiva.