Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

OW chiede che la competenza decisionale sia chiaramente attribuita ai Cantoni e che il controllo amministrativo da parte degli assicuratori – tuttora da precisare – abbia unicamente carattere di raccomandazione.

SG è del parere che, sulla base della Costituzione, l’organizzazione dell’offerta sanitaria competa ai Cantoni. Reputa che la designazione di un’organizzazione da parte degli assicuratori sia inutile e potrebbe in definitiva dare a questi ultimi la competenza di gestire autonomamente il settore ambulatoriale. Chiede quindi di stralciare le disposizioni corrispondenti.

SH approva in linea di massima il cambiamento di paradigma proposto, ossia l’introduzione di una nuova procedura di autorizzazione basata sul diritto delle assicurazioni, accanto all’autorizzazione di polizia sanitaria a livello cantonale.

SZ è favorevole alla competenza attribuita al Consiglio federale di prevedere misure supplementari per garantire la qualità delle prestazioni fornite nel settore ambulatoriale. Rileva tuttavia che la LPMed e la LPSan, che entreranno in vigore a breve, fissano regole uniformi a livello svizzero in materia tra l’altro di formazione, condizioni di autorizzazione, obblighi professionali e sanzioni e osserva che le disposizioni dell’avamprogetto volte a migliorare la qualità riguardano solo le persone che esercitano a carico dell’AOMS. Fa inoltre notare che la scelta di attribuire competenze in materia di garanzia della qualità all’organizzazione designata dagli assicuratori, mantenendo le competenze attuali dei Cantoni, genererà un importante carico supplementare sul piano organizzativo e finanziario.

TG respinge i doppioni introdotti nella procedura di autorizzazione all’articolo 36.

Secondo VS spetta esclusivamente ai Cantoni verificare le esigenze qualitative per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS (conoscenze del sistema sanitario, requisiti formativi, conoscenze linguistiche). Non ritiene opportuno attribuire agli assicuratori un ruolo di primo piano nell’esame delle domande di autorizzazione poiché c’è il rischio che alcune di esse vengano respinte per motivi estranei alla LAMal (ad es. motivi prettamente economici o amministrativi). Inoltre, ne potrebbero conseguire ulteriori lungaggini amministrative in una procedura già di per sé lunga.

ZH esprime scetticismo circa l’introduzione di una procedura formale di autorizzazione a cura di un organismo designato dagli assicuratori o, in via sussidiaria, dal Consiglio federale. Teme che l’articolo 36 non possa essere applicato in tempo utile a causa della regolamentazione d’attuazione necessaria e generi doppioni con la procedura cantonale di autorizzazione in materia di polizia sanitaria.

Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale

Glp approva il fatto che l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS non sia più rilasciata automaticamente ma venga sostituita da una procedura formale di autorizzazione focalizzata su criteri di qualità. Tuttavia, la nuova procedura non dovrebbe creare lungaggini amministrative ai richiedenti. Occorre quindi provvedere affinché vengano chieste solo le informazioni che non sono già state fornite ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione secondo la LPMed e secondo altre leggi riferite all’attività professionale.

PSS è favorevole alla correlazione tra l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale e le condizioni stabilite nella LPMed e nella LPSan. A questo proposito, chiede che i medici esteri siano tenuti a superare un esame linguistico e vantino conoscenze linguistiche del livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Per una migliore garanzia di qualità, è favorevole all’obbligo di aggiornamento permanente per le persone che esercitano una professione medica universitaria a titolo di attività economica privata sotto la propria responsabilità.

Associazioni nazionali mantello dell’economia

CP è del parere che l’articolo 58 LAMal permetta già al Consiglio federale di prevedere controlli di qualità e che quindi non sia necessario ampliare ulteriormente le sue competenze con nuove disposizioni della LAMal.