Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

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l’associazione anche le esigenze in materia di perfezionamento professionale sono indispensabili per garantire un’assistenza medica di qualità. DVSP sostiene l’istituzione di autorità cantonali di sorveglianza e auspica che le associazioni di tutela dei pazienti ne facciano parte.

Altri

Secondo BFG il secondo livello d’intervento rappresenta una «forma mista»: il periodo di attesa di due anni è una misura di politica sanitaria, mentre il periodo di tre anni previsto dall’articolo 55a capoverso 2 LAMal rappresenta una misura di polizia sanitaria.

4.2.2 Pareri sull’articolo 36 capoversi 1 e 2

Cantoni

CDS, AI, BE, GE e OW accolgono con favore la base normativa che permette di vincolare l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n alle condizioni poste alla formazione di base e al perfezionamento da un lato e alle strutture necessarie per garantire la qualità delle prestazioni dall’altro.

CLASS, GE, NE e VD formulano dubbi circa la necessità di fissare per i fornitori di prestazioni diversi dai medici (e, per VD, dai centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici), come ad esempio i farmacisti, requisiti supplementari verificati dagli assicuratori per ottenere la remunerazione dei costi. Ritengono che la limitazione del numero di fornitori di prestazioni rischi di rendere difficoltoso il compito delle autorità incaricate dei controlli e che occorra evitare il rischio che gli assicuratori impongano cavilli amministrativi a determinati fornitori di prestazioni.

GR accoglie con favore l’intenzione di vincolare l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni all’adempimento di determinati criteri ma ritiene che tali criteri debbano essere stabiliti nella legge. Pertanto, è contrario alla delega di questo compito al Consiglio federale.

JU ritiene che la limitazione dei fornitori di prestazioni (tranne i medici e i centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici) rischia di ostacolare il compito delle autorità incaricate dei controlli.

NE valuta positivamente la disposizione secondo cui i fornitori di prestazioni possono fatturare a carico dell’AOMS solo se autorizzati. Chiede che il Consiglio federale consulti i Cantoni quando definisce le condizioni.

Secondo SO le condizioni che i fornitori di prestazioni devono soddisfare vanno precisate nella legge e non nell’ordinanza.

TG e ZH ritengono che le condizioni relative alla qualità e alla struttura della fornitura delle prestazioni debbano essere definite chiaramente per evitare di essere percepite come un allentamento dell’obbligo di contrarre. Ciò comprometterebbe l’intero avamprogetto. Per evitare doppioni non bisogna includere nei criteri di autorizzazione quelli già previsti dalla LPMed e verificati dai Cantoni ma solo i criteri supplementari che riguardano la fornitura di prestazioni di qualità ed economicamente vantaggiose. Inoltre, non vanno previsti criteri supplementari per i farmacisti, visto che le condizioni sono già disciplinate nella LATer.

TI accoglie positivamente l’introduzione di un’autorizzazione formale a esercitare a carico dell’AOMS.

Fornitori di prestazioni

FMH e VLSS propongono di riformulare il capoverso 1 affinché i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale siano subordinati all’obbligo di disporre di un’autorizzazione cantonale.

FMH e VLSS respingono la delega legislativa di cui al capoverso 2 e chiedono lo stralcio del capoverso. Mfe segnala che esiste già un progetto di legge con il quale il Consiglio federale intende migliorare la qualità del settore sanitario: si tratta del progetto di modifica della LAMal riguardante il rafforzamento della qualità e dell’economicità che non deve essere confuso con l’avamprogetto oggetto della presente consultazione.