Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
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Fornitori di prestazioni, società mediche (cantonali o regionali)
KKA constata un rafforzamento massiccio del potere degli assicuratori e dei Cantoni a scapito dei medici, in particolare dei liberi professionisti, e ritiene che la procedura di autorizzazione vada affidata a un’organizzazione indipendente oppure ai medici. Lo stesso vale per la verifica delle conoscenze del sistema sanitario svizzero e della procedura d’esame prevista nell’avamprogetto. KKA è del parere che, per quanto riguarda l’attività medica nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, occorra esigere che i medici abbiano lavorato almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto e attestino di possedere le competenze linguistiche necessarie superando un esame di lingua in Svizzera. L’attestato di perfezionamento dev’essere richiesto periodicamente nei 46 campi di specializzazione.
AMGe e SMSR respingono in toto il nuovo articolo 36. Ritengono infatti che i criteri attuali sono semplici e hanno dato buone prove. Raccomandano di aggiungere unicamente il criterio della pratica triennale nel campo di specializzazione oggetto della domanda presso un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto.
Per SMCJU il primo livello d’intervento previsto dall’avamprogetto è fondamentale, mentre il secondo non sembra idoneo a migliorare la qualità delle cure. Ritiene inoltre che delegare agli assicuratori il rilascio delle autorizzazioni a esercitare a carico dell’AOMS non sia corretto e ravvisa un forte rischio di deriva. Considera inaccettabile che le assicurazioni possano controllare e persino sanzionare i medici sulla base di criteri di qualità soggettivi ed è dell’opinione che gli attori della sanità dovrebbero definire i criteri di qualità e un sistema di monitoraggio collaborando attivamente con i medici.
SVM è assolutamente contraria alla procedura di autorizzazione proposta nell’avamprogetto, equivalente alla libertà di contrarre. Non vede come il Tribunale amministrativo federale potrà statuire entro tempi accettabili sui ricorsi presentati contro le decisioni negative pronunciate dall’organizzazione designata dagli assicuratori. Non capisce nemmeno il motivo per cui alle società mediche sia stata negata qualsiasi competenza nel processo proposto dal Consiglio federale.
Secondo BEKAG e AGZ è inaccettabile che gli assicuratori possano decidere formalmente in merito alle autorizzazioni. Poiché il Cantone è competente per la gestione strategica delle autorizzazioni, BEKAG ritiene indispensabile che anche l’autorizzazione ordinaria a esercitare a carico dell’AOMS competa al Cantone. AeG BL, BEKAG, KKA, MedGes BS e VHBB propongono le stesse modifiche avanzate dalla FMH.
Secondo AGZ, se gli assicuratori dovranno definire ulteriori condizioni di autorizzazione e requisiti qualitativi per l’esercizio della medicina – con costi amministrativi crescenti e effetti incerti – e dovranno verificarne l’adempimento, la burocrazia aumenterà a dismisura. Già oggi troppi medici gettano la spugna davanti alla crescente burocrazia imposta dalle autorità e dalle casse malati.
Assicuratori
Groupe mutuel considera che il primo livello d’intervento dell’avamprogetto sia un mero rimando alla legge, visto che tutti i criteri menzionati figurano già nella LPMed. Ritiene che a questo stadio lo sviluppo dei criteri di qualità e di economicità sia difficilmente valutabile poiché si basa su lavori in corso di cui non si conoscono né i tempi né i risultati. Inoltre, considera che lo sviluppo di questi criteri competa ai partner tariffali, visto che il Consiglio federale può intervenire solo in via sussidiaria. Vede invece di buon occhio la verifica del rispetto dei criteri da parte dei partner tariffali per il tramite di un’organizzazione designata da questi ultimi.
Pazienti e utenti
In generale, DVSP sostiene il coordinamento tra le varie leggi in quanto garantisce coerenza e permette di fondare il sistema di autorizzazioni su criteri di qualità. In particolare, accoglie favorevolmente la volontà di fissare requisiti minimi per le competenze linguistiche. Secondo