Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/67: Revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca) · 11 pagine
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Il presente capoverso si applica, ad esempio, alle grandi forniture di monete deterioratesi durante il processo di lavorazione meccanico, chimico o termico per il recupero dei metalli o dei rifiuti. Per contro, non si applica al comune intervento delle casse pubbliche della Confederazione su quantitativi normali di monete circolanti. Va evidenziato che, in virtù dell’articolo 5 capoverso 4 OMon, attualmente le casse pubbliche della Confederazione hanno già la facoltà di respingere le forniture che superano i normali quantitativi di monete.
Art. 8 Sostituzione dei biglietti
Cpv. 1
La formulazione «rimborsare il valore nominale» è intesa a chiarire quella attuale (cfr. la formulazione relativa alle monete all’art. 4 cpv. 6).
Cpv. 1bis
I biglietti in circolazione subiscono naturalmente gli effetti dell’usura e possono anche deteriorarsi. L’usura (ad es. abrasioni o sbiadimento) e il deterioramento (ad es. pieghe o lacerazioni) tipicamente riportati derivano dal normale utilizzo dei biglietti nel traffico dei pagamenti; questi biglietti vengono sostituiti al valore nominale. Nel caso dei biglietti deteriorati per cause diverse dall’usura (ad es. l’apertura impropria di una valigetta di sicurezza o il danneggiamento intenzionale) in futuro potrà essere effettuata una deduzione sul valore nominale.
La BNS disciplina a livello di ordinanza quali siano da considerare cause di deterioramento diverse dall’usura e l’entità della deduzione sul valore nominale. Per quanto riguarda invece la sostituzione delle monete deteriorate, è il Consiglio federale a disciplinare i dettagli (art. 4 cpv. 7).
Art. 9 Ritiro dei biglietti
Cpv. 3
I biglietti di banca della prima serie (prima emissione: 1907), della seconda serie (prima emissione: 1911), della terza serie (prima emissione: 1918) e della quinta serie (prima emissione: 1956) sono stati cambiati sotto il rispettivo regime di cambio. Il controvalore dei biglietti non presentati entro il termine previsto è stato versato al Fondo svizzero per gli invalidi (fino al 1953) e al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (dal 1953). I biglietti di queste serie sono quindi privi di valore e non possono più essere cambiati; tutt’al più conservano un valore collezionistico sul mercato della numismatica o dell’antiquariato. La quarta e la settima serie di biglietti erano serie di riserva, mai messe in circolazione, per le quali non si è mai posta la questione del regime di cambio.
Poiché i termini per cambiare i biglietti dalla prima alla quinta serie sono, come menzionato, scaduti e i biglietti sono ormai privi di valore, la soppressione del termine di cambio può riguardare solamente i biglietti della sesta serie o di serie più recenti. L’articolo 9 capoverso 3 statuisce pertanto che la BNS cambia i biglietti ritirati emessi nel 1976 con la sesta serie o successivamente a condizione che sia soddisfatto l’articolo 8.
Cpv. 4
Poiché ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 non vige più un termine per il cambio dei biglietti ritirati, la norma attuale sulla destinazione del controvalore dei biglietti non presentati in tempo utile per il cambio decade. Il capoverso 4 è quindi abrogato. Per quanto riguarda il trattamento contabile delle banconote in circolazione si veda il numero 3.2.