Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 5 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 2 rubrica, cpv. 1, 2 e 3
Inizio dell’aiuto all’esecuzione
(art. 71 lett. a LStr)
1La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
2Nella procedura celere conformemente all’articolo 26c LAsi, per l’acquisizione dei documenti non occorre una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
3Nella procedura ampliata conformemente all’articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l’acquisizione dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
Art. 2a Colloquio sulla partenza
1Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria,
RU 1999 2254