Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 5 pagine
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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O 142.281
L’acquisizione dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.
Art. 5 cpv. 1 e 3
1Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.
3La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.
Art. 11 rubrica, cpv. 1 lett. a-f e 2-4
Servizio all’aeroporto (swissREPAT)
1La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:
a. esame delle condizioni di partenza, accertamento dei rischi e fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 20082 sulla coercizione (OCoe) previa intesa con gli organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
b. organizzazione e coordinamento della scorta sociale, medica e di polizia durante il volo;
c. fissazione della rotta, prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo a bordo di voli di linea;
d. organizzazione di voli speciali;
e. consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
f. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi dell’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
Cpv. 2-4
Abrogati
Art. 11a Prestazioni all’aeroporto
1La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all’aeroporto. Si tratta in particolare:
2 RS 364.3