Progetto
Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 5 pagine
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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O 142.281
Art. 15k cpv. 3
3La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.
Titolo prima dell’art. 26f
Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione (nuovo)
Art. 26f
(art. 69 cpv. 1 LStr, art. 46 LAsi)
1Se più membri di una famiglia sono colpiti dalla medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria e lasciano passare il termine di partenza senza utilizzarlo, l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria può all’occorrenza essere eseguita a tappe.
2Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr