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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 5 pagine

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Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O 142.281

Art. 15k cpv. 3

3La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.

Titolo prima dell’art. 26f

Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione (nuovo)

Art. 26f

(art. 69 cpv. 1 LStr, art. 46 LAsi)

1Se più membri di una famiglia sono colpiti dalla medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria e lasciano passare il termine di partenza senza utilizzarlo, l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria può all’occorrenza essere eseguita a tappe.

2Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr