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Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 5 pagine
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142.281 Migrazione
l’autorità cantonale competente che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
2Nella procedura celere conformemente all’articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza. Previa intesa con il Cantone, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.
3Nella procedura Dublino conformemente all’articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza. Previa intesa con la SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto da quest’ultima.
4Il colloquio sulla partenza serve in particolare:
a. a spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla persona interessata;
b. ad accertare e documentare la disponibilità della persona interessata a lasciare la Svizzera;
c. a indicare l’obbligo della persona interessata di collaborare all’acquisizione di documenti di viaggio validi;
d. all’occorrenza, a comminare misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStr;
e. a informare in maniera generale sull’aiuto al ritorno;
f. a informare la persona interessata in merito al versamento delle spese di viaggio conformemente all’articolo 59a capoverso 2bis OAsi 2.
Art. 3b Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione
amministrativa
1L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all’acquisizione dei documenti e all’organizzazione della partenza e a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un eventuale sostegno finanziario.
2Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bisOAsi 2 (spese di viaggio) e 59abisOAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.
3La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo nel quadro della carcerazione amministrativa.
Art. 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi
giuridici ordinari e straordinari
(art. 97 cpv. 2 LAsi)