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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine
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Progetto fiscale 17
50 per cento al capitale, se il totale della controprestazione ricevuta supera la somma del valore nominale della partecipazione trasferita, degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti supplettivi di cui all’articolo 20 capoverso 3; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo
Abrogato
Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento
1 Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all’imposta sull’utile. È possibile non dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all’utile e alle riserve di un’altra società.
2 Quale inizio dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di immobilizzi, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine dell’esenzione fiscale secondo l’articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva.
3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.
4 Il valore aggiunto generato internamente che è stato dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.
Art. 61b Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento
1 In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non imposte esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.
2 Quale fine dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di immobilizzi, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio all’esenzione fiscale secondo l’articolo 56 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.
Art. 196 cpv. 1 e 1bis
1 I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento degli importi riscossi a titolo di imposte, multe per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi procedurali e interessi.
1bis Essi tengono conto in maniera adeguata degli effetti sui Comuni dell’abrogazione degli articoli 28 capoversi 2–5 e 29 capoverso 2 lettera b della legge federale del