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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine
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Progetto fiscale 17
4. Legge federale del 22 giugno 195115 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione
Art. 2 cpv. 1 lett. g
1 Il Consiglio federale può segnatamente:
g. stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera assoggettato all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.
5. Legge federale del 24 marzo 201616 sugli assegni familiari
Art. 5 cpv. 1 e 2
1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 230 franchi mensili.
2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 280 franchi mensili.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Gli articoli 72y capoverso 3 e 78g capoversi 1 e 2 della legge federale del 14 dicembre 199017 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui:
a. il termine di referendum è decorso infruttuosamente; o
b. la legge è stata accettata in votazione popolare.
3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni.
15 RS 672.2
16 RS 836.2
17 RS 642.14