Progetto

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Progetto fiscale 17

4. Legge federale del 22 giugno 195115 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 1 lett. g

1 Il Consiglio federale può segnatamente:

g. stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa in Svizzera di un’impresa estera assoggettato all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.

5. Legge federale del 24 marzo 201616 sugli assegni familiari

Art. 5 cpv. 1 e 2

1 L’assegno per i figli ammonta ad almeno 230 franchi mensili.

2 L’assegno di formazione ammonta ad almeno 280 franchi mensili.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Gli articoli 72y capoverso 3 e 78g capoversi 1 e 2 della legge federale del 14 dicembre 199017 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui:

a. il termine di referendum è decorso infruttuosamente; o

b. la legge è stata accettata in votazione popolare.

3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni.

15 RS 672.2

16 RS 836.2

17 RS 642.14