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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine

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Progetto fiscale 17

e. i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a-d.

Art. 24b Brevetti e diritti analoghi: imposizione

1 Su richiesta, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo qualificanti secondo l’approccio Nexus modificato e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell’utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

2 L’utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l’utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l’uso del marchio.

3 Se l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a sono addizionate all’utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta imposta di entità pari all’importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposizione con altre modalità entro un periodo di cinque anni.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, in particolare per quanto riguarda

a. il calcolo dell’utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un’aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;

b. l’applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi (famiglie di prodotti);

c. gli obblighi di documentazione;

d. l’inizio e la fine dell’imposizione ad aliquota ridotta; e

e. il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 24c Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento

1 Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, questi non sottostanno all’imposta sull’utile. È possibile non dichiarare le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all’utile e alle riserve di un’altra società.

2 Quale inizio dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di immobilizzi, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine dell’esenzione fiscale secondo l’articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva.

3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.