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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine

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Progetto fiscale 17

4 Il valore aggiunto generato internamente che è stato dichiarato deve essere amortizzato entro dieci anni.

Art. 24d Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento

1 In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non imposte esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

2 Quale fine dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di immobilizzi, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio all’esenzione fiscale secondo l’articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.

Art. 25a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

1 Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo consentite dall’uso commerciale.

2 Per ricerca e sviluppo si intende la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla ricerca di cui all’articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 201214 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

3 Una deduzione superiore è ammessa per:

a. le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento del 35 per cento per altre spese di ricerca e sviluppo, fino a concorrenza delle spese complessive;

b. l’80 per cento delle spese per le attvità di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

4 Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

Art. 25b Limitazione dello sgravio fiscale

1 La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24b e 25a non può eccedere il 70 per cento dell’utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all’articolo 28 capoversi 1 e 1bis, e prima dell’applicazione di tali riduzioni.

2 I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

3 Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

14 RS 420.1