Progetto
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Progetto fiscale 17
Art. 28 cpv. 2–5
Abrogati
Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3
2 Il capitale proprio imponibile consiste:
b. Abrogata
3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell’imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 e ai diritti secondo l’articolo 24a.
Art. 72y Adeguamento della legislazione cantonale alla modifca del …
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 7 capoverso 1 terzo periodo, 7a capoverso 1 lettera b, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3bis primo periodo e 3quater lettera b, 24a– 24d, 25a, 25b, 28 capoversi 2–5, 29 capoversi 2 lettera b e 3 nonché 78g entro la data dell’entrata in vigore definitiva della modifica del ….
2 A partire da questo termine le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
3 I Cantoni possono adeguare la loro legislazione all’articolo 78g capoversi 1 e 2 entro una data anteriore.
Art. 78g Disposizioni transitorie della modifica del …
1 Se una persona giuridica è stata imposta conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 del diritto previgente, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, in caso di realizzazione sono imposti separatamente entro cinque anni se sino a quel momento non erano imponibili.
2 L’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito dall’autorità di tassazione mediante decisione.
3 Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che sono stati dichiarati al termine dell’imposizione conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 del diritto previgente, sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all’articolo 25b.