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Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 9 pagine
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Progetto fiscale 17
14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
3. Legge federale del 14 dicembre 19908 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 1, terzo e quarto periodo
… I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un’imposizione superiore.
Art. 7a cpv. 1 lett. b
1 È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 anche:
b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, se il totale della controprestazione ricevuta supera la somma del valore nominale della partecipazione trasferita, degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti supplettivi di cui all’articolo 7b; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Art. 8 cpv. 2quinquies
2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un’imposizione superiore. L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone.
7RU 1991 1256, 1998 669