Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
all’azionista di rientrare in possesso di risorse, che egli stesso o il suo predecessore aveva portato in azienda, in esenzione d’imposta. In linea di principio, infatti, si può supporre che sul capitale investito in una società l’azionista abbia già pagato una volta le imposte. Questo vale sia per il capitale azionario che per gli apporti di capitale. Mentre il primo poteva rientrare in possesso dell’azionista in esenzione d’imposta già prima della riforma II dell’imposizione delle imprese, per gli apporti di capitale l’esenzione fiscale è stata introdotta per la prima volta con la riforma II dell’imposizione delle imprese. Sotto il profilo della sistematica fiscale quindi il principio degli apporti di capitale è giusto. Una sottoimposizione si può però verificare per quanto riguarda l’imposta sul reddito in combinazione con l’esenzione fiscale degli utili da capitale di natura privata. Durante la procedura di consultazione sulla RI imprese III il Consiglio federale aveva proposto di colmare questa lacuna fiscale. La misura è stata però respinta dal settore dell’economia e dai Cantoni.
L’introduzione del principio degli apporti di capitale ha posto fine alla precedente sovraimposizione, determinando quindi necessariamente una diminuzione delle entrate da imposta preventiva e da imposta sul reddito. Inoltre ha avuto effetti positivi sulla piazza economica, che si sono manifestati soprattutto con insediamenti di società in grado di garantire apporti di capitale di notevole entità. Una limitazione del principio degli apporti di capitale potrebbe in parte compensare le minori entrate citate poc’anzi. Contemporaneamente però ridurrebbe anche gli effetti positivi che si erano registrati, oltre a spingere numerose imprese ad adeguare la propria condotta già prima della sua entrata in vigore. Le imprese potrebbero restituire in tutto o in parte gli apporti di capitale ricevuti oppure trasformarli in capitale azionario (il cui rimborso poi sarebbe esente da imposta). Per non dire delle imprese che potrebbero trasferirsi altrove. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo né di politica finanziaria né di politica fiscale che giustifichi un adeguamento del principio degli apporti di capitale.
Il Consiglio federale ravvisa invece una lacuna fiscale in relazione alla trasposizione. L’interazione tra la soglia del cinque per cento applicabile in caso di trasposizione e il principio degli apporti di capitale apre la strada a possibili interventi di pianificazione fiscale indesiderati con conseguenti minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni. Con il presente progetto si vuole colmare questa lacuna apportando degli adeguamenti nell’ambito della trasposizione.
Con la disposizione che impone ai Cantoni di prendere opportunamente in considerazione le ripercussioni del progetto sulle città e sui Comuni, il Consiglio federale recepisce una importante richiesta avanzata dalle rappresentanze delle città e dei Comuni.
L’aumento delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni familiari interesserà anche le imprese che non beneficiano di alcuna riduzione dell’imposta sull’utile. È lecito supporre che una parte di questi costi verrà trasferita sui lavoratori e sui consumatori con interventi sui salari lordi e sui prezzi. Basandosi anche sulle raccomandazioni ricevute dal gruppo paritetico incaricato dell’organizzazione del progetto, il Consiglio federale ritiene tuttavia che questa misura di compensazione sociale rappresenti un elemento di equilibrio nell’impostazione della riforma e contribuisca a rafforzare l’accettazione politica del progetto. L’aumento degli assegni familiari vuole essere una misura a favore delle persone fisiche, che vedono il proprio bilancio familiare gravato dall’aumento soprattutto delle spese sanitarie. A essere particolarmente colpite da questi rincari sono proprio le famiglie con figli. Grazie all’aumento dell’importo minimo degli assegni familiari si riescono ad alleggerire in maniera mirata gli oneri a carico delle famiglie. I costi legati a questa misura ricadono in primis sulle imprese (contributi dei datori di lavoro). Di conseguenza la misura va a creare compensazione tra imprese e persone fisiche.
Per il Consiglio federale il PF17 rappresenta un pacchetto globale equilibrato, che nasce da un compromesso tra la volontà di fare in modo che la Svizzera continui a essere un Paese attrattivo per le imprese e le critiche mosse contro la RI imprese III. Con il PF17 si possono garantire posti di lavoro e gettito fiscale. Per il resto saranno però i Cantoni a prendere autonomamente le decisioni fondamentali di politica fiscale, e in particolare a fissare l’aliquota dell’imposta cantonale sull’utile. Le decisioni di politica fiscale che i Cantoni prenderanno influiranno in modo decisivo sulle ripercussioni finanziarie che interesseranno i Cantoni e i Comuni (in proposito si veda anche il numero 3.1).