Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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Il primo periodo del capoverso 4 consiste in una disposizione transitoria volta a garantire l’obiettivo della dotazione minima ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LPFC. Esso è calcolato sulla base della media svizzera del gettito fiscale di tutti i Cantoni e i Comuni (inclusa la quota dei Cantoni all’imposta federale diretta) per abitante. L’obiettivo della dotazione minima ammonta all’85 per cento della media svizzera. In previsione di una riduzione delle aliquote dell’imposta cantonale sull’utile, il valore di riferimento dell’85 per cento consentirebbe in termini assoluti di finanziare solo una minore prestazione di base dello Stato. Al momento occorre dunque ricorrere a un valore di riferimento alternativo. Questo valore si orienta all’obiettivo nominale della dotazione minima nell’anno di riferimento che per l’ultima volta si basa esclusivamente sugli anni di calcolo dell’attuale regime fiscale, ovvero il quarto anno successivo all’entrata in vigore del PF17.
Il secondo periodo del capoverso 4 stabilisce i cosiddetti contributi complementari da versare ai Cantoni finanziariamente più deboli e serve pertanto a garantire la quota minima così come definita nel primo periodo. Come già previsto nella RI imprese III, i Cantoni ricevono ulteriori contributi affinché possano raggiungere il valore di riferimento temporaneo. Tali contributi saranno alimentati dalla Confederazione e provengono dai mezzi finanziari liberati con la compensazione dei casi di rigore negli anni 2016–2029 (riduzione annua del cinque per cento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPFC). I mezzi finanziari sono assegnati ai Cantoni finanziariamente più deboli. Con i contributi complementari, i Cantoni che li ricevono ottengono lo stesso gettito fiscale standardizzato dopo la perequazione.
2.2 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Ingresso
L’ingresso rimanda tuttora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Agli articoli 41tere 42quinquiesvCost. corrispondono gli articoli 128 e 129 della Cost. vigente.
Art. 18b cpv. 1
Come sinora, la procedura d’imposizione parziale si applica a dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione nonché utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione dopo deduzione degli oneri imputabili. La quota minima di partecipazione ai fini della procedura di imposizione parziale rimane invariata al 10 per cento.
L’unica modifica riguarda l’imposizione parziale nella sostanza commerciale che è stata aumentata al 70 per cento.
Art. 20 cpv. 1bis
Come sinora, la procedura d’imposizione parziale si applica a dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). La quota minima di partecipazione ai fini della procedura d’imposizione parziale rimane invariata al 10 per cento.
L’unica modifica riguarda l’imposizione parziale nella sostanza privata che è stata aumentata al 70 per cento.
Art. 20a cpv. 1 lett. b
La fattispecie della «trasposizione» riguarda situazioni in cui un privato aliena diritti di partecipazione a un’impresa di sua proprietà. A determinate condizioni il prodotto dell’alienazione così conseguito è qualificato come reddito imponibile della sostanza.
In base al tenore della disposizione in vigore, in questo caso la differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale è fiscalmente imponibile. Tuttavia, dall’introduzione del principio degli apporti di capitale avvenuta il 1° gennaio 2011, questa formulazione è troppo limitativa. Il principio degli apporti di capitale ha portato a una parità di trattamento fiscale tra il capitale azionario e gli apporti di capitale, che è quindi da considerare anche nella fattispecie della trasposizione. Pertanto, il reddito imponibile della sostanza può consistere soltanto nella differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale, comprese le riserve da apporti di capitale. La modifica legislativa segue la prassi fiscale attualmente in vigore.
La situazione è diversa per l’attuale condizione che le trasposizioni siano fiscalmente imponibili solo a partire dal cinque per cento. Questa soglia intende garantire che la proprietà diffusa possa essere trasferita senza conseguenze fiscali alla società di cui il venditore detiene la quota di maggioranza. La prassi ha dimostrato tuttavia che la soglia del cinque per cento percentuale può provocare una sottoimposizione dell’ordine di milioni di franchi. La presente modifica consente di colmare tale lacuna fiscale.
L’eventuale reddito imponibile della sostanza derivante da trasposizione soggiace alle stesse regole che si applicano ai dividendi, inclusa la procedura d’imposizione parziale, purché sia rispettata la necessaria quota minima di partecipazione.
Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo
Il trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione o di uno stabilimento d’impresa come pure il trasferimento all’estero di immobilizzi, esercizi e rami d’attività sono ora disciplinati all’articolo 61b. La precisazione nel presente articolo non è pertanto necessaria e può essere soppressa senza dare adito a modifiche materiali. Al trasferimento all’estero del patrimonio circolante non contemplato dall’articolo 61b rimane applicabile l’articolo 58 capoverso 1 lettera c primo periodo.
Art. 61a e 61b Dichiarazione e imposizione di riserve occulte
Nella nuova normativa i due articoli disciplinano i casi in cui le riserve occulte sono dichiarate soltanto nel bilancio fiscale. Essi comprendono le fattispecie all’inizio e alla fine dell’assoggettamento e le disciplinano in modo speculare. In proposito è irrilevante come il trasferimento delle riserve occulte sia stato effettuato ai sensi del diritto civile (deposito, vendita o negozio giuridico misto).
All’inizio dell’assoggettamento l’impresa è libera di dichiarare le proprie riserve occulte. La dichiarazione delle riserve occulte deve avvenire al più tardi con la presentazione della dichiarazione d’imposta, poiché secondo l’articolo 125 capoverso 3 deve essere indicato il capitale proprio fiscalmente rilevante al termine del periodo fiscale.