Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
La RI imprese III è stata respinta dal popolo. Da allora la situazione non è cambiata, in particolare non è venuta meno la necessità
di riformare al più presto il diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese per garantire la certezza del diritto e la sicurezza nella pianificazione. L’obiettivo che il Consiglio federale si prefigge con il PF17 consiste quindi nel presentare un progetto in grado di ottenere la maggioranza. Per raggiungere tale obiettivo, bisogna prevedere misure adeguate che tengano conto delle critiche rivolte alla RI imprese III.
Per questo il PF17 si differenzia in maniera sostanziale dalla RI imprese III nei seguenti punti:
regolamentazione completa del patent box a livello di legge per aumentare la trasparenza. Limitazione del patent box, ovvero le invenzioni non coperte da brevetto delle PMI e i software non protetti dal diritto d’autore non sono qualificati per il patent box;
disciplinamento esaustivo della maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo a livello legislativo, concentrazione sulle spese per il personale;
aumento della limitazione dello sgravio ;
rinuncia a un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi;
aumento dell’imposizione dei dividendi, che passa al 70 per cento sia a livello federale che nei Cantoni, con la possibilità per questi ultimi di prevedere una tassazione più alta;
presa in considerazione delle città e dei Comuni nel quadro dell’aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta;
aumento delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni familiari di 30 franchi al mese.
Nello svolgere il suo lavoro, il Consiglio federale ha fatto in buona parte riferimento ai parametri che gli sono stati raccomandati
dal gruppo paritetico incaricato dell’organizzazione del progetto.
L’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale permette di allineare le leggi fiscali svizzere agli standard
internazionali in materia di regimi fiscali dannosi e di rispettare così gli impegni politici assunti, oltre a ripristinare la certezza del diritto.
Le norme speciali previste (patent box e maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo) sono in sintonia con gli standard
internazionali e sono state adottate da diversi Stati. Sono già note e sono state sottoposte alle necessarie analisi tecniche, cosicché i Cantoni possono portare avanti i loro progetti di attuazione parallelamente alla Confederazione. Una rinuncia alle norme speciali costringerebbe i Cantoni a operare riduzioni d’imposta generali molto più drastiche per evitare che i contribuenti si trasferiscano.
La limitazione dello sgravio assicura che una parte degli utili delle imprese che potranno beneficiare delle norme speciali resti
sempre soggetta a imposizione.
La RI imprese III prevedeva anche l’introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi, che doveva assicurare
l’attrattiva della Svizzera per le attività di finanziamento interne al gruppo e ridurre la discriminazione dell’autofinanziamento a livello di imprese. In tal senso era previsto che in futuro su una parte del capitale proprio potesse essere applicata una deduzione dell’interesse figurativo per ridurre l’utile imponibile dell’impresa. Il Consiglio federale preferisce non inserire un’imposta di questo genere nel PF17, motivando questa sua decisione principalmente col fatto che questa misura era già stata oggetto di pesanti critiche nel corso della campagna sulla RI imprese III. Così facendo vuole innanzitutto contribuire alla stesura di un progetto in grado di ottenere la maggioranza. Contrariamente alla RI imprese III, il PF17 non contiene quindi più alcuna misura di riduzione dell’imposta a livello federale.
Dal punto di vista delle attività di finanziamento dei gruppi, la rinuncia all’introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi significa per la Svizzera una perdita di attrattiva, diversamente da quanto sarebbe avvenuto con la RI imprese III. Gli effetti che ne potranno derivare dipendono soprattutto dagli sviluppi che conosceranno le piazze concorrenti, dove peraltro si possono osservare due tendenze opposte. La prima vede in particolare l’OCSE e l’UE impegnati a limitare la concorrenza fiscale internazionale per i fattori connotati da mobilità, di cui fanno parte anche le attività di finanziamento. La seconda è quella dell’UE che nell’ambito del suo progetto per una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) propone di introdurre negli Stati membri dell’UE un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. Al momento resta da capire se questo progetto verrà attuato, ed eventualmente sulla base di quali contenuti.
In ambito nazionale, dopo la votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», bisognerà capire cosa succederà con la riforma dell’imposta preventiva rimasta in sospeso. Contestualmente si dovrà anche affrontare nuovamente la questione dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. Insieme, le due misure possono creare un contesto attrattivo per il finanziamento dei gruppi, con effetti positivi sulla creazione di valore e di posti di lavoro.
In aggiunta all’imposta sull’utile con deduzione degli interessi, nella RI imprese III era previsto uno sgravio sul capitale proprio ascrivibile ai prestiti interni al gruppo anche nel caso dell’imposta sul capitale. Per il momento, questo sgravio viene anch’esso accantonato. Senza l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi lo sgravio nel caso dell’imposta sul capitale non può che sortire effetti limitati sull’attrattiva della piazza economica. Si aggiunga anche che nella perizia sulla conformità costituzionale delle misure previste dalla RI imprese III22 questo sgravio è stato giudicato anticostituzionale. Esso apre inoltre le porte a possibilità di pianificazione fiscale all’interno di un gruppo. La tassazione del capitale può essere abbassata artificiosamente mediante la concessione di prestiti tra le società di un gruppo.
Considerando il fatto che l’imposizione delle imprese deve essere neutra riguardo alla loro forma giuridica, a giustificare l’aumento
dell’imposizione dei dividendi sono sufficienti le aliquote dell’imposta sull’utile in vigore. Tale aumento serve inoltre per il controfinanziamento, in particolare nei Cantoni. Per i titolari di PMI che non pagano imposte sugli utili, l’aumento dell’imposizione dei dividendi non produce nessun effetto perché queste imprese di norma non distribuiscono dividendi. E anche i vantaggi legati alla diminuzione delle imposte cantonali sull’utile sono loro preclusi.
Il Consiglio federale rinuncia a proporre anche adeguamenti al principio degli apporti di capitale, nonostante le critiche che a più
riprese vengono rivolte a questo principio, in quanto ritiene che esso sia corretto. Il principio degli apporti di capitale consente
22 ROBERT DANON, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), pagg. 68 segg., disponibile all’indirizzo: https://biblio.parlament.ch/e-docs/384330.pdf.