Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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Cantone gli oneri della riforma devono essere ripartiti equamente tra il livello cantonale e quello comunale rientra poi nelle competenze dei Cantoni. Una nuova disposizione della LIFD dovrebbe però impegnare i Cantoni a tenere adeguatamente in considerazione le rispettive città e Comuni. Una disposizione di questo genere era già stata discussa nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla RI imprese III, ma era stata poi respinta. Durante le consultazioni per il PF17 le rappresentanze delle città e dei Comuni ne hanno richiesto con forza l’introduzione. La disposizione non genera alcun effetto giuridicamente vincolante. Non necessariamente un Cantone si trova a dover contribuire finanziariamente al bilancio dei Comuni (tutto dipende dalla situazione in cui versa). Il PF17 comporterà oneri di cui anche i Comuni dovranno farsi opportunamente carico. In considerazione della necessaria elaborazione dei progetti di attuazione cantonali, la nuova disposizione, in grado di accrescere la fiducia, è in ogni caso centrale per le città e i Comuni.
1.2.2.8 Aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari
Se le misure di politica fiscale sono intese a mantenere attrattiva la piazza economica, con l’aumento delle prescrizioni minime per gli assegni familiari si vuole attuare anche una misura di politica familiare. La situazione economica delle famiglie è fortemente influenzata dalle spese per i figli. Le famiglie con figli hanno una capacità economica più bassa in media del 10–15 per cento rispetto alle famiglie senza figli. Le spese per i figli rappresentano una voce che pesa molto anche sul bilancio di molte famiglie del ceto medio. Gravano soprattutto le spese per la custodia dei figli complementare alla famiglia, l’abitazione e l’istruzione. In futuro il peso di questi fattori di costo sembra destinato ad aumentare: quello della custodia dei figli complementare alla famiglia a causa dell’aumento delle esigenze di qualità, quello dell’abitazione a causa dell’aumento dei canoni di locazione (soprattutto nelle città) e quello dell’istruzione a causa della maggior durata della formazione e del numero crescente di coloro che arrivano a conseguire un diploma superiore di formazione e di qualificazione professionale15. È necessario quindi aiutare le famiglie con assegni familiari più alti.
L’importo degli assegni familiari è stabilito dai Cantoni. Nella legge del 24 marzo 200616 sugli assegni familiari (LAFam) la Confederazione si limita a fissare gli importi minimi (assegni per i figli 200 franchi mensili, assegni di formazione 250 franchi mensili). Gli importi minimi stabiliti nella LAFam sono vincolanti anche per gli assegni familiari nell’agricoltura (LAF17). Nelle regioni di montagna gli importi minimi sono più alti di 20 franchi.
Gli assegni familiari previsti dalla LAFam per i salariati sono finanziati dai datori di lavoro, che versano alle casse di compensazione per assegni familiari i contributi calcolati sui salari sottoposti all’AVS. Solo nel Cantone del Vallese devono partecipare al finanziamento anche i lavoratori e le lavoratrici. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente versano i contributi per i lavoratori di questa categoria. Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati principalmente dai Cantoni. Gli assegni familiari previsti dalla LAF sono finanziati con i contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei datori di lavoro nell’agricoltura.
Al momento la spesa totale per assegni familiari ammonta a circa 5,8 miliardi di franchi all’anno, finanziati in massima parte dai datori di lavoro (5,3 mia. fr.) i cui contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari variano tra lo 0,1 e il 3,6 per cento del reddito sottoposto all’AVS, a seconda del Cantone e del settore. Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e l’ente pubblico contribuiscono ognuna con 0,2 miliardi di franchi18. I supplementi versati con l’indennità giornaliera di disoccupazione, di importo pari agli assegni per i figli e agli assegni di formazione, sono finanziati dall’assicurazione contro la disoccupazione (69 mia. fr.). Inoltre in taluni Cantoni le persone prive di attività lucrativa pagano i propri contributi (7 mio. fr.).
I costi legati a un aumento degli assegni familiari si stimano a 337 milioni di franchi. Ricadono quindi in primo luogo sulle imprese, che sono quelle che traggono beneficio dal PF17. Di conseguenza la misura va a creare compensazione tra imprese e famiglie, garantendo così equilibrio socio-politico nel quadro del PF17. Concretamente, la proposta consiste nell’aumentare di 30 franchi gli importi minimi previsti dalla LAFam. Così facendo gli assegni minimi per i figli arriverebbero a 230 franchi al mese e gli assegni di formazione a 280 franchi al mese. Con questa misura, il contributo dei datori di lavoro alla riforma raggiunge i 301 milioni di franchi all’anno, mentre quello delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente i 12 milioni, dell’ente pubblico i 20 milioni, dell’assicurazione contro la disoccupazione i 4 milioni e delle persone prive di attività lucrativa i 400 000 franchi. L’aumento riguarda tutti i Cantoni tranne Berna, Friburgo, Zugo, Vaud, Vallese, Ginevra e Giura, dove già oggi gli assegni familiari superano il minimo stabilito dalla Confederazione di 30 franchi o più. Nei restanti Cantoni l’aumento degli assegni familiari genera un corrispondente aumento dei contributi dei datori di lavoro.
Il Consiglio federale ha preso in esame anche la possibilità di un aumento più consistente degli assegni familiari, oltre ad altre misure di politica sociale. Un aumento degli assegni familiari di 50 anziché 30 franchi cagionerebbe un incremento dei costi supplementari da 337 a 621 milioni di franchi. In questo caso l’aumento riguarderebbe anche i Cantoni di Berna e Friburgo19. Il Consiglio federale è però dell’opinione che un maggior onere nell’ordine di quanto indicato comprometterebbe l’equilibrio del progetto e le possibilità di successo nel processo politico. È stata valutata anche la possibilità di un eventuale aumento della quota di partecipazione della Confederazione al finanziamento della riduzione individuale dei premi o delle prestazioni complementari. In entrambi i casi, però, verrebbero primariamente favoriti i Cantoni senza alcuna garanzia di vantaggi anche per le economie domestiche.
1.2.3 Altre misure
1.2.3.1 Sgravi facoltativi per l’imposta sul capitale
Già oggi i Cantoni hanno la possibilità di computare l’imposta sull’utile delle persone giuridiche nell’imposta sul capitale. Nei Cantoni che hanno introdotto questa misura le imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta sul capitale purché l’imposta sull’utile che pagano sia sufficientemente elevata. Con il PF17 il Consiglio federale propone di dare ai Cantoni anche la possibilità di prevedere sgravi specifici per l’imposta sul capitale. Tali sgravi riguardano il capitale proprio di un’impresa ascrivibile a partecipazioni oltre che a brevetti e diritti analoghi. Per quanto riguarda le partecipazioni, questa misura permette di eliminare un maggior onere economico a
15 Cfr. il rapporto del Consiglio federale «Familienpolitik. Auslegeordnung und Handlungsoptionen des Bundes» in adempimento del postulato 13.3135 Tornare «Politica familiare» del 20 marzo 2013, pag. 9. Può essere consultato all’indirizzo: www.bsv.admin.ch > Temi di politica sociale > Politica familiare > Informazioni di base > Rapporto sulla politica familiare (disponibile solo in tedesco e francese).
16 RS 836.2
17 Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura; RS 836.1
18 Assegni familiari per persone prive di attività lucrativa e contributi federali e cantonali secondo la LAF.
19 In caso di aumento degli assegni familiari di 50 franchi, nel Cantone di Berna gli assegni per i figli aumenterebbero di 20 franchi e gli assegni di formazione di 10 franchi. Nel Cantone di Friburgo aumenterebbero, di 5 franchi, solo gli assegni familiari, mentre resterebbero invariati gli assegni di formazione che già oggi superano di 55 franchi il minimo stabilito dalla Confederazione.