Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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linea di massima il principio della perequazione delle risorse. Le proposte di riforma che non sono in relazione con il PF17 devono essere escluse e discusse nel terzo rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria.
Applicazione dei fattori zeta
Tutti gli utili vengono ponderati applicando il fattore zeta 1. Questo fattore corrisponde al quoziente tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale del reddito delle persone fisiche. Essendo tale quoziente soggetto a fluttuazioni, si utilizza una media calcolata di volta in volta su un periodo di sei anni. Il fattore zeta 1 è pari a uno se lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche corrisponde esattamente a quella del reddito delle persone fisiche. Di fatto, però, nella media nazionale svizzera lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche risulta essere nettamente al di sotto di quello delle persone fisiche. Il fattore zeta 1 è dunque inferiore a uno. Stando ai calcoli fatti sulla base del diritto fiscale in vigore, oggi come oggi si aggira poco al di sotto della soglia del 40 per cento.
Il fattore zeta 2 si riferisce agli utili nel patent box ai sensi dell’articolo 24b AP-LAID. Esso rispecchia lo sgravio fiscale medio su questi utili rispetto a quelli tassati in via ordinaria. Poiché trattasi di un privilegio fiscale che i Cantoni devono obbligatoriamente concedere, se ne deve tenere conto nel calcolo degli utili determinanti. L’incentivazione dell’input prevista all’articolo 25a AP-LAID, opzionale per i Cantoni, viene invece presa in considerazione solo indirettamente con lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche e di conseguenza considerata nel fattore di ponderazione zeta 1.
I fattori zeta sono calcolati a livello nazionale e, come già avveniva per i fattori beta, sono identici per tutti i Cantoni. Difficilmente un singolo Cantone può influire sui fattori zeta con la sua politica fiscale, o comunque riesce a farlo solo in maniera marginale, cosicché si evita di creare qualsiasi incentivo problematico.
Occorre osservare che per il calcolo del potenziale di risorse si utilizzano dati fiscali riferiti ad anni di calcolo risalenti a 4-6 anni prima, facendo una media dei tre anni. Ciò significa che le nuove norme fiscali andranno ad incidere sul potenziale di risorse con un certo differimento temporale e che gli effetti degli adeguamenti fiscali sulla perequazione delle risorse saranno annullati o comunque smorzati dall’utilizzo di medie triennali.
Gestione delle oscillazioni durante la fase transitoria
Per quanto riguarda la perequazione finanziaria, con fase transitoria si intende il periodo di sette anni che servono per convertire la base di calcolo dall’attuale sistema a quello previsto nel PF17. Per essere sicuri che il passaggio al nuovo sistema avvenga per quanto possibile senza ostacoli, oltre all’introduzione dei fattori zeta si rende necessaria anche tutta una serie di disposizioni transitorie. Ad esempio, nella fase iniziale i dati disponibili per il calcolo dei fattori zeta saranno pochi e potrebbero di conseguenza subire forti oscillazioni. Ai sensi dell’articolo 23a capoverso 3 dell’avamprogetto della legge federale del 3 ottobre 200320 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (AP-LPFC), il Consiglio federale può fissare soglie minime e massime per i fattori zeta durante questa fase, in modo da stabilizzare il sistema.
Un’altra disposizione riguarda i fattori beta. Con l’introduzione di una nuova norma, la quota degli utili che finora veniva ponderata con i fattori beta viene gradatamente ridotta. Questo rende più fluido il passaggio al nuovo sistema e riduce la volatilità dei versamenti di compensazione. Le società che rinunciano al loro statuto fiscale cantonale prima dell’entrata in vigore del PF17 inizialmente vengono ancora considerate come società con statuto speciale ai fini del calcolo del potenziale di risorse. Analogamente anche tutte le società, che con l’entrata in vigore del PF17 nei Cantoni perdono il loro statuto, nel quadro della perequazione delle risorse continuano ad essere trattate come fossero società con statuto speciale. Dopo l’entrata in vigore del PF17 il volume degli utili ponderati con i fattori beta viene gradatamente ridotto. Contemporaneamente, con questa norma, si tiene conto in via forfetaria della dichiarazione di riserve occulte conseguente all’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale e questo fa sì che durante la fase transitoria gli utili imponibili a livello di Cantoni e Comuni risultino più bassi che non a livello dell’imposta federale diretta. Quest’ultima costituisce la base di dati per il calcolo dell’utile determinante delle persone giuridiche, quello stesso che verrà preso in considerazione nel potenziale di risorse. La disposizione transitoria concernente il mantenimento dei fattori beta contribuisce, per quanto riguarda la perequazione delle risorse, a rendere ancor più fluido il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento fiscale.
Una terza disposizione transitoria concerne infine i cosiddetti contributi complementari versati in favore dei Cantoni finanziariamente più deboli e che ammonta a 180 milioni di franchi all’anno per un periodo di sette anni. I contributi complementari devono servire a stemperare gli effetti dell’adeguamento della perequazione delle risorse sui Cantoni finanziariamente più deboli e a garantire che la loro dotazione minima non sia inferiore al livello dell’anno precedente alla riforma. Un altro argomento a favore di questa disposizione transitoria è che questi Cantoni beneficiano poco dell’aumento della quota cantonale all’imposta federale diretta. I contributi complementari saranno alimentati da mezzi finanziari della Confederazione liberati con la compensazione dei casi di rigore (cfr. messaggio a sostegno della RI imprese III, FF 2015 4188).
In contrapposizione con la regolamentazione proposta nel quadro della RI imprese III, per la perequazione finanziaria si preferisce mantenere il ritmo quadriennale anziché passare a un unico periodo di sei anni. Nel mese di marzo 2017 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha proposto un pacchetto di misure, intese a ottimizzare la perequazione finanziaria, che tra le altre cose prevede una dotazione minima garantita. In questo modo il ritmo quadriennale diventerebbe obsoleto, quantomeno per quel che riguarda la perequazione delle risorse. Il terzo rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni si occuperà tra le altre cose anche di questo pacchetto di misure e formulerà delle proposte di adeguamento della stessa. Non si può escludere che dal 2020 la perequazione delle risorse possa essere adeguata sulla base di quanto proposto dalla CdC e che di conseguenza vengano aboliti i periodi di quattro anni. Per questo motivo nel quadro del PF17 è opportuno attenersi ancora al sistema in essere e soprattutto rinunciare all’introduzione di un unico periodo di sei anni. Così facendo si semplificano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 23a AP-LPFC, perché si cancellano cinque capoversi presenti invece nelle norme contemplate dalla RI imprese III.
Implementazione degli adeguamenti della perequazione delle risorse
Le modifiche relative alla LPFC sono illustrate al numero 2.1, quelle relative all’ordinanza del 7 novembre 200721 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) al numero 2.6.
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