Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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1.5 Attuazione
In relazione al PF17 è previsto che il Consiglio federale ne decida l’entrata in vigore. Le norme fiscali a livello federale potrebbero essere dunque poste in vigore poco dopo lo scadere del termine per il referendum oppure dopo l’approvazione del disegno sottoposto a referendum. Nella LAID viene solitamente concesso ai Cantoni un termine di due anni per adeguare le proprie legislazioni cantonali alle norme sancite dalla LAID conformemente alle loro prescrizioni procedurali. Una volta decorso tale termine, le norme della LAID sono applicate direttamente nel caso in cui il diritto cantonale le contraddica.
Tuttavia, il PF17 riveste una maggiore urgenza, poiché i vigenti statuti fiscali cantonali non sono più in linea con gli standard internazionali. Ciò può comportare che le imprese in questione vogliano rinunciare volontariamente all’imposizione in qualità di società con statuto fiscale speciale. Dopo aver soppesato, da un lato, l’interesse dei Cantoni per un termine sufficientemente lungo che consenta loro di preservare i loro processi istituzionali e, dall’altro, l’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale, la scelta dovrà cadere sul seguente approccio di soluzione in due fasi:
la disposizione transitoria di cui all’articolo 78g AP-LAID concernente la soluzione dell’aliquota speciale entra in vigore il più presto possibile. A partire da quel momento i Cantoni hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di recepire tale disposizione nella loro legislazione. Un’azione rapida dovrebbe essere presa in considerazione in primo luogo da quei Cantoni dove le società con statuto fiscale speciale rivestono un ruolo importante. Le altre disposizioni, segnatamente l’abrogazione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale nonché l’introduzione del patent box e delle ulteriori deduzioni per l’attività di ricerca e sviluppo, entreranno in vigore nei Cantoni solo dopo una fase transitoria.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)
Le modifiche della LPFC corrispondono nei contenuti alle proposte esposte nel messaggio a sostegno della RI imprese III, mentre è stato adeguato il calendario della riforma nella sua fase transitoria.
Nella perequazione finanziaria si rinuncia al periodo intermedio di sei anni previsto nella RI imprese III. Ciò consente un’armonizzazione con le proposte di riforma che saranno discusse nell’ambito del rapporto sull’efficacia 2016–2019 sulla perequazione finanziaria. Dal momento che esse riguardano anche la periodicità della perequazione finanziaria, occorre inizialmente attenersi ai periodi quadriennali sinora vigenti per stabilire i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Ne consegue una versione più breve dell’articolo 23a D-LPFC, poiché la proroga precedentemente prevista e l’armonizzazione dei periodi tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri non sono più necessarie. I capoversi 3, 4 e 6–8 sono stati stralciati rispetto alla versione della RI imprese III.
Di seguito sono sintetizzate le modifiche, inoltre sono illustrate le modifiche tecniche rispetto al messaggio a sostegno della RI imprese III.
Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo
Con l’abolizione dei regimi fiscali per le società con statuto speciale viene meno l’esigenza di considerare l’imposizione ridotta degli utili delle rispettive imprese nella determinazione del potenziale di risorse. Nella normativa riveduta il diverso sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche rispetto al reddito delle persone fisiche deve essere considerato nel calcolo del potenziale di risorse. Rispetto al messaggio a sostegno della RI imprese III non ci sono modifiche.
Art. 23a cpv. 1
Dal punto di vista materiale, il capoverso 1 corrisponde alla disposizione approvata dal Parlamento nell’ambito della RI imprese III per considerare l’imposizione separata delle riserve occulte delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale secondo il diritto previgente ai sensi dell’articolo 78g LAID. Rispetto alla formulazione del Consiglio federale, il Consiglio nazionale non ha previsto di considerare direttamente questa imposizione separata nella perequazione delle risorse, bensì di proseguire l’attuale ponderazione degli utili realizzati all’estero dalle società che hanno goduto sinora di uno statuto fiscale speciale con i fattori beta fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della riforma. Il Consiglio degli Stati ha esteso la disposizione riducendo la ponderazione ogni anno di un quinto durante questo quinquennio.
Il capoverso 1 è stato riformulato in maniera più concisa e spiega che la norma si riferisce ai dati per il calcolo della base imponibile aggregata secondo l’articolo 2 OPFC (anni di calcolo). Questi dati confluiscono nel calcolo della perequazione delle risorse con un ritardo di 4–6 anni (anno di riferimento). In considerazione dell’entrata in vigore posticipata nei Cantoni rispetto a quanto previsto nella RI imprese III, la base sarà costituita dai fattori beta dell’anno di riferimento 2020.
La ponderazione dei fattori beta per le società che rinunciano volontariamente al loro statuto fiscale prima dell’entrata in vigore del PF17 sarà mantenuta dal momento della rinuncia allo statuto fiscale speciale fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del PF17. La data di riferimento è stata posticipata di un anno al 31 dicembre 2016.
Art. 23a cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina l’utilizzo del metodo di calcolo di cui al capoverso 1 nel caso in cui le persone giuridiche rinuncino volontariamente allo statuto fiscale speciale.
Art. 23a cpv. 3
Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 2 secondo la RI imprese III. A causa dei dati disponibili ancora scarsi per il calcolo dei fattori zeta, è possibile introdurre limiti inferiori e superiori per tali fattori.
Art. 23a cpv. 4
Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 5 secondo la RI imprese III.