Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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carico del gruppo. Per quanto riguarda i brevetti e i diritti analoghi viene introdotta una misura parallela al patent box anche per l’imposta sul capitale. La misura aiuta soprattutto quei Cantoni per i quali un computo generale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale comporterebbe un’eccessiva riduzione delle entrate, consentendo loro di mantenere attrattiva la loro piazza economica.
1.2.3.2 Dichiarazione di riserve occulte
Le imprese dispongono regolarmente di riserve occulte, che risultano in seguito a una sottovalutazione dei valori patrimoniali o a una sopravvalutazione delle passività a bilancio. Possono essere create obbligatoriamente, a causa di prescrizioni di diritto commerciale relative alla valutazione massima dei valori patrimoniali, oppure in maniera arbitraria, a seguito di ammortamenti o accantonamenti eccessivi autorizzati dal diritto commerciale. In caso di realizzazione, ad esempio tramite la vendita del valore patrimoniale in questione, costituiscono un utile imponibile.
Nell’ambito del presente progetto il principio della dichiarazione di riserve occulte dovrà essere attuato con coerenza, disciplinando fattispecie speculari. Sotto il profilo della sistematica fiscale è opportuno tassare integralmente solo i redditi che riguardano la parte dell’aumento di valore creatosi durante l’assoggettamento in Svizzera. Al contrario, l’imposizione dovrebbe risultare inferiore o non avere luogo nel caso di un aumento di valore risalente a un periodo di imposizione privilegiata o di mancato assoggettamento.
Già sulla base del diritto vigente, in caso di trasferimento all’estero di una società le riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente, vengono assoggettate a tassazione. In maniera speculare, d’ora in poi dovrebbe aver luogo anche una dichiarazione a favore del contribuente in caso di insediamento di un’impresa in Svizzera. Prima dell’insediamento non sussisteva alcun obbligo fiscale in Svizzera, per cui le riserve occulte esistenti prima dell’insediamento non dovrebbero essere assoggettate all’imposta sull’utile svizzera al momento della loro realizzazione. A tal fine, le riserve occulte possono essere dichiarate nel bilancio fiscale al momento dell’insediamento ed essere ammortizzate negli anni successivi, andando così a ridurre l’imposta sull’utile. Gli stessi principi dovrebbero essere applicati anche in caso di inizio e cessazione dell’esenzione dall’assoggettamento soggettivo o oggettivo.
Per quanto riguarda i meccanismi dell’imposizione fiscale, la soluzione dell’aliquota speciale per le attuali società con statuto speciale ha effetti simili a quelli della dichiarazione di riserve occulte. L’abrogazione delle norme su queste società ha ripercussioni fondamentali sulle imposte cantonali e comunali poiché d’ora in poi le società interessate saranno sottoposte a un’imposizione maggiore. Ne consegue un onere latente riguardante l’imposta sull’utile applicata alle riserve occulte detenute da queste imprese. Senza una regolamentazione le riserve occulte esistenti sarebbero trattate diversamente a seconda della normativa o della prassi cantonali. Per prevenire la sovraimposizione, con il PF17 si devono prevedere norme unitarie da applicare in questi casi. Le riserve occulte non sono quindi dichiarate nel bilancio fiscale, ma sono accertate mediante decisione dell’amministrazione fiscale. Negli anni successivi queste riserve occulte saranno tassate separatamente al momento della loro realizzazione.
1.2.3.3 Adeguamenti relativi alla trasposizione
La fattispecie qualificata come «trasposizione» traccia una linea di demarcazione tra il campo di applicazione dell’utile da capitale privato esentasse e quello del reddito patrimoniale soggetto a imposta. Si ha trasposizione quando un privato vende diritti di partecipazione a un’impresa nella quale il suddetto privato partecipa con una quota di almeno il 50 per cento («vendita a se stesso»).
La norma di legge in vigore prevede che l’utile derivante dalla vendita sia tassato solo se la persona fisica vende il cinque per cento almeno delle azioni. Questa quota minima è stata fissata per consentire ai piccoli azionisti di vendere le azioni di loro proprietà in esenzione d’imposta. In pratica però si è visto che questa soglia del cinque per cento non è adeguata perché indurrebbe a vendite di azioni in esenzione d’imposta che rappresenterebbero una mera manovra di pianificazione fiscale e che potrebbero comunque ammontare a milioni di franchi. È per questo che il PF17 ne prevede l’abrogazione, in modo che anche le «vendite a se stessi» siano sempre assoggettate a imposta.
1.2.3.4 Estensione del computo globale d’imposta
Lo strumento del computo globale d’imposta serve alla Svizzera per tener conto delle imposte alla fonte estere su interessi, dividendi e canoni, al cui computo è tenuta in virtù delle convenzioni per evitare la doppia imposizione.
In una mozione trasmessa dal Parlamento si chiede che agli stabilimenti d’impresa svizzeri di una società estera assoggettati all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali possa essere accordato, a determinate condizioni, il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili. A tal fine, il PF17 consente di istituire la base legale necessaria, la quale verrà poi concretizzata nel quadro di una modifica di ordinanza.
1.2.3.5 Adeguamenti della perequazione finanziaria
L’abrogazione delle norme sulle società con statuto speciale richiede un adeguamento della perequazione delle risorse. Sostanzialmente, tale adeguamento è limitato alla questione della ponderazione degli utili delle imprese nel potenziale di risorse. Nel sistema attuale, si tiene conto della limitata sfruttabilità fiscale degli utili esteri delle società con statuto speciale ponderando tali utili con i cosiddetti fattori beta e quindi considerandoli in maniera ridotta. Per le società holding e le società di domicilio, come anche per le società miste, si utilizzano fattori di volta in volta diversi. Con l’abrogazione di queste norme cessa fondamentalmente anche l’utilizzo dei fattori beta.
Nuova ponderazione degli utili delle imprese (fattori zeta)
Nel messaggio a sostegno della RI imprese III è stato proposto un nuovo approccio alla ponderazione degli utili delle persone giuridiche, ora ripreso nel quadro del PF17. Si propone dunque di introdurre fattori zeta che rispecchiano il minore sfruttamento fiscale degli utili delle imprese in confronto allo sfruttamento del reddito delle persone fisiche.
L’adeguamento della perequazione delle risorse è necessario affinché essa possa continuare a funzionare e a garantire il raggiungimento degli obiettivi per cui è stata istituita. Non adeguarla significherebbe lasciare spazio a forti distorsioni e squilibri, tali da comprometterne il buon funzionamento. Senza l’introduzione dei fattori zeta tutti gli utili delle persone giuridiche, compresi quelli delle società che una volta godevano di uno statuto speciale, verrebbero considerati al 100 per cento nel potenziale di risorse come i redditi delle persone fisiche. L’indice delle risorse dei Cantoni in cui gli utili delle società con statuto speciale hanno un peso superiore alla media nel quadro del potenziale di risorse registrerebbe in taluni casi un aumento considerevole senza che vi sia corrispondenza con le condizioni economiche dei Cantoni. È per questo motivo che d’ora in poi tutti gli utili dovranno essere ponderati con i cosiddetti fattori zeta, in modo da tener conto dello sfruttamento fiscale limitato rispetto ai redditi delle persone fisiche. Con questo adeguamento si rispetta in