Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
3.2.2 Ripercussioni per l’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale
Quanto esposto di seguito è riferito unicamente alle ripercussioni sulla posizione competitiva della Svizzera che risalgono alle misure fiscali proposte nell’ambito della presente riforma. Chiaramente, la posizione competitiva della Svizzera è determinata anche – e in misura significativa – da altri fattori riguardanti la piazza.
3.2.2.1 Abolizione delle norme per le società con statuto speciale, delle società principali e della categoria Swiss Finance Branch
Nell’interesse della certezza del diritto e di pianificazione, che favorisce tra l’altro il consenso internazionale verso il sistema svizzero dell’imposizione delle imprese, occorre abolire le norme ai sensi dell’articolo 28 LAID, la speciale ripartizione per le società principali e la prassi concernente la categoria Swiss Finance Branch.
3.2.2.2 Introduzione del patent box
Gli utili, sinora tassati in maniera privilegiata nell’ambito delle società con statuto speciale e ora qualificanti per il patent box, sono soggetti sia a livello di Confederazione sia a livello di Cantoni a un onere fiscale leggermente più alto rispetto a quello attuale.
Per gli utili finora tassati in via ordinaria e ora qualificanti per il patent box, l’onere fiscale a livello cantonale e comunale si riduce notevolmente. Per queste società la piazza imprenditoriale svizzera acquisisce attrattiva al prezzo di minori entrate per i Cantoni e i Comuni.
Poiché il patent box può essere sfruttato unicamente nello Stato di residenza del detentore del brevetto e l’approccio Nexus modificato collega sostanzialmente la riduzione della base di calcolo e dunque l’agevolazione fiscale alla percentuale dell’attività di ricerca e sviluppo svolta in Svizzera, la diversificazione geografica di queste attività non è interessante nel caso dell’approccio Nexus modificato. Quest’ultimo incentiva pertanto tendenzialmente la concentrazione geografica delle attività di ricerca e sviluppo. I gruppi che per ragioni aziendali intendono continuare a svolgere le proprie attività di ricerca e sviluppo in ubicazioni diverse che collaborano tra loro, ma situate in Paesi diversi, subiscono pertanto uno svantaggio competitivo.
3.2.2.3 Maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo
Le maggiori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo possono completare il patent box sotto tre aspetti:
• il patent box può essere sfruttato solo per una parte delle attività di ricerca e sviluppo. Un’ulteriore maggiore deducibilità delle
spese di ricerca e sviluppo può dunque promuovere anche le attività di ricerca e sviluppo che non generano utili successivamente tassati ad aliquota ridotta all’interno del patent box;
• oltre a un patent box, alcuni Paesi offrono anche un’incentivazione dell’input. Se la Svizzera dovesse rinunciarvi, correrebbe il
rischio di non essere sufficientemente attrattiva da favorire una concentrazione delle attività di ricerca e sviluppo sul proprio territorio rispetto a Paesi che offrono entrambi gli incentivi;
• se per motivi aziendali un’impresa attiva a livello mondiale non desidera concentrare le proprie strutture di ricerca e sviluppo in
un unico luogo, bensì mantenerle in diverse ubicazioni che collaborano tra loro e che sono situate in diversi Paesi, con l’approccio Nexus modificato il tasso di incentivazione risulta relativamente modesto. Una maggiore deduzione complementare delle spese di ricerca e sviluppo è dunque in grado di correggere questo svantaggio nel caso del patent box.
3.2.2.4 Dichiarazione di riserve occulte
Se un’impresa estera si insedia in Svizzera e viene pertanto assoggettata all’obbligo fiscale svizzero, può dichiarare riserve occulte nel proprio bilancio, compreso il valore aggiunto generato internamente, senza incidenze fiscali. Resta riservata un’eventuale imposizione di queste riserve dichiarate nel Paese di provenienza. I futuri ammortamenti su queste riserve riducono l’utile imponibile e dunque anche l’onere dell’imposta sull’utile nei periodi successivi. Il trasferimento e l’insediamento vengono trattati simmetricamente nella dichiarazione delle riserve occulte. In futuro l’attrattiva della piazza potrebbe risultarne tuttavia potenziata, se torneranno in Svizzera le società provenienti da paradisi fiscali resi meno allettanti dagli sviluppi internazionali. In caso di insediamenti da altri Paesi, la dichiarazione di riserve occulte non dovrebbe invece compromettere l’attrattiva della piazza, poiché alla dichiarazione si contrappone di norma un’imposizione in uscita nel Paese di provenienza.
Con la soppressione delle norme per le società con statuto speciale, la quota finora esente da imposta viene abolita per le società in questione. Nella misura in cui le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, riguardano questa quota non imponibile, in caso di realizzazione esse sono tassate separatamente, ossia in maniera ridotta, entro cinque anni. Nei periodi successivi, l’imposizione separata delle riserve occulte dichiarate riduce l’utile imponibile per l’imposta cantonale e comunale e dunque anche l’onere fiscale complessivo. Solo decorso il periodo di imposizione separata l’imposizione ordinaria vigente a quella data esplicherà pienamente il proprio effetto nel Cantone. Se la situazione nei Cantoni con un’imposta ordinaria sull’utile attualmente maggiore si consolida anche in quel momento sul livello più elevato, i Cantoni in questione devono prevedere trasferimenti di funzioni o delocalizzazioni di società in altri Cantoni o all’estero.
3.2.2.5 Riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile
Le riduzioni delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile abbassano l’onere fiscale medio statutario ed effettivo delle società interessate. Diminuisce così l’incentivo a trasferire gli utili all’estero da parte delle società già residenti e la piazza svizzera diventa più interessante per l’insediamento di nuove società. Nel caso di riduzioni dell’imposta cantonale sull’utile rispetto alle norme speciali, si manifestano tuttavia notevoli effetti di trascinamento da parte delle imprese già insediate e comunque vincolate alla propria ubicazione. Di conseguenza, questo strumento appare oneroso come mezzo per accrescere l’attrattiva della piazza rispetto alle norme speciali, ma comporta una maggiore certezza del diritto e di pianificazione.
3.2.2.6 Altre misure
L’aumento dell’imposizione dei dividendi non influenza in generale le decisioni riguardo alla sede delle imprese. Questa misura ha effetti unicamente sulla scelta del domicilio degli investitori e qui la Svizzera diventerà meno interessante agli occhi degli investitori titolari di partecipazioni qualificanti. Rispetto alla decisione delle imprese di dove impiantare la sede, la scelta del domicilio riveste tuttavia un’importanza secondaria.