Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

I fattori determinanti fondamentali sono l’ammontare dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul reddito nonché l’entità della percentuale d’imposizione parziale.43 Poiché l’imposizione del reddito graverebbe maggiormente sul partecipante a una società di persone rispetto al partecipante a una società di capitali, la cui imposizione sui redditi è ridotta a seguito dell’imposizione parziale degli utili distribuiti, il vantaggio per il partecipante alla società di capitali cresce con l’aumentare dell’imposta sul reddito. Inoltre il suo vantaggio risulta tanto maggiore quanto minori sono l’imposizione sull’utile e la percentuale d’imposizione parziale.

Un ulteriore fattore determinante è l’ammontare assoluto del reddito derivante dalla società di persone o di capitali. Se tale reddito è relativamente modesto, predomina l’effetto del precedente aggravio dell’imposta sull’utile, per cui i partecipanti a una società di capitali sono svantaggiati rispetto ai partecipanti a una società di persone. All’aumentare del reddito, il precedente aggravio dell’imposta sull’utile perde di rilevanza rispetto agli altri fattori e la partecipazione alla società di capitali diviene più vantaggiosa.

Il reddito risultante dalla società di persone è assoggettato agli oneri sociali (AVS, AI, IPG)44. Laddove non siano costitutivi di rendita, detti oneri rappresentano un aggravio ulteriore che è invece risparmiato al partecipante a una società di capitali, a condizione che percepisca il reddito risultante dalla società di capitali quale reddito da sostanza anziché reddito da attività lucrativa.

In aggiunta, il partecipante alla società di capitali ha sostanzialmente la possibilità di tesaurizzare una parte dell’utile conseguito anziché distribuirlo interamente. In tal caso l’utile è provvisoriamente assoggettato soltanto all’imposta sull’utile. Se l’utile è distribuito in un secondo momento, il partecipante beneficia di un effetto d’immobilizzo (detto anche effetto «lock-in») in quanto l’utile conseguito dalla tesaurizzazione è assoggettato soltanto all’imposta sull’utile, fino alla distribuzione. Con la successiva distribuzione, egli ottiene un vantaggio fiscale che risulta ancora più consistente se gli utili non vengono affatto distribuiti bensì realizzati sotto forma di utili di capitale a seguito della vendita della società.

Lo svantaggio, per contro, è rappresentato dall’imposta che i Cantoni riscuotono sul capitale proprio delle società di capitali. Questa imposta non è applicata alle società di persone. Al momento della costituzione e in occasione dei successivi aumenti di capitale, il capitale proprio della società di capitali è inoltre assoggettato alla tassa di emissione dell’1 %, con l’applicazione di una franchigia pari a 1 milione di franchi. La costituzione di una società di persone non ha invece conseguenze fiscali.

Nel caso delle società di persone, la sostanza commerciale confluisce al valore contabile (valore reale) nella base imponibile dell’imposta sulla sostanza. Ai fini dell’imposta sulla sostanza, i diritti di partecipazione delle società di capitali senza valore di corso (società di capitali non quotate in borsa) sono valutati in base alla formula del valore medio (2/3 valore di rendimento, 1/3 valore reale). Ciò può determinare un’imposizione maggiore o minore rispetto alle società di persone. Se l’utile è pari a zero, anche il valore di rendimento è zero e la valutazione risultante è inferiore (1/3 del valore reale). È il caso, ad esempio, dell’imprenditore che a titolo di salario preleva l’intero utile al lordo dello stipendio dell’imprenditore. Il valore del rendimento cresce tuttavia parallelamente all’aumento dei prelievi degli utili, anziché del salario. In un’impresa sana (con un’adeguata riscossione degli utili) il valore di rendimento è superiore a quello reale. In caso di riscossione degli utili, pertanto, l’imposta sulla sostanza grava su un partecipante a una società di capitali tipicamente di più rispetto a un partecipante a una società di persone. Ciò vale in particolare se si tratta di una società quotata in borsa, la cui quotazione è determinata dal valore di rendimento, che in questo caso anziché essere calcolato sulla base degli utili storici, come per le società non quotate, è determinato sulle previsioni di crescita degli utili futuri.

A causa dei molti fattori determinanti, non è possibile stabilire il «giusto» livello di imposizione dei dividendi per ciascuna situazione. Ai fini del confronto del carico d’imposta è dunque opportuno differenziare tra due casi tipici.

1. Le imprese di dimensioni medie o grandi che mediamente conseguono più di un milione di franchi per partecipante. A questi

livelli, spesso i prelievi di reddito dall’impresa rappresentano per una misura notevole redditi da sostanza, di cui si può non tenere conto, poiché su di essi non sono dovuti contributi sociali. Tuttavia è possibile tenere conto di un certo grado di tesaurizzazione. In una situazione simile ci si può basare sulle aliquote massime per le imposte sul reddito e sugli utili. Dato che l’entità dell’imposta sul capitale, della tassa di emissione e dell’imposta sulla sostanza dipende da ulteriori fattori, non è possibile tenerne conto opportunamente per il calcolo della percentuale d’imposizione parziale adeguata. Tuttavia occorre tenere conto in via generale che questi fattori svantaggiano il partecipante a una società di capitali rispetto al partecipante a una società di persone.

2. Le imprese più piccole, con concentrazione di capitale non eccessivamente forte, che conseguono un reddito da impresa da

200 000 a 500 000 franchi per partecipante. Tipicamente, i partecipanti lavorano in azienda. Conseguentemente, dal punto di vista economico, il reddito dei partecipanti è in buona parte reddito da attività lucrativa e per una parte minore reddito da sostanza. Pertanto in tal caso sono opportuni i confronti che tengono conto dei contributi sociali non costitutivi di rendita della società di persone, tuttavia senza tesaurizzazione da parte della società di capitali. Questo è il tipo di situazione in cui si pone effettivamente la domanda della scelta della forma giuridica.

Per svariati scenari relativamente al caso 1, nella tabella 11sono elencate le aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica, con un’imposizione massima sull’utile e sul reddito. I contributi sociali non sono considerati. Si distingue tra uno scenario con il diritto vigente e le percentuali d’imposizione parziale e uno scenario con una percentuale d’imposizione parziale unitaria del 70 per cento al livello della Confederazione e dei Cantoni. Per entrambi gli scenari sono illustrati sotto-scenari con una tesaurizzazione dell’utile dello 0 e del 50 per cento.

In questi calcoli non si tiene conto degli effetti dell’imposta sul capitale, della tassa di emissione e dell’imposta sulla sostanza. Per questo motivo, nel confronto l’aliquota dell’imposta sull’utile neutrale riguardo alla forma giuridica è leggermente superiore alla sua entità effettiva.

I risultati si differenziano fortemente tra i vari scenari. Senza tesaurizzazione degli utili, per le percentuali d’imposizione parziale del diritto vigente le aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica oscillano tra l’11,6 e il 25,7 per cento, a seconda del capoluogo cantonale. Con la percentuale di imposizione parziale unitaria del 70 per cento si ottiene una diversificazione delle aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica dall’8,0 al 21,5 per cento. Negli scenari con tesaurizzazione parziale dell’utile le aliquote dell’imposta sull’utile neutrali riguardo alla forma giuridica aumentano notevolmente. Nel diritto vigente,

43 A tale proposito occorre osservare che i partecipanti a una società non sono necessariamente residenti nello stesso ente territoriale della società cui partecipano.

44 Per il calcolo del reddito determinante per gli oneri sociali viene detratto un interesse sul capitale proprio. Il tasso d’interesse è tuttavia orientato al tasso esente da rischi e dunque non rispecchia i costi opportunità del capitale proprio. Attualmente il tasso d’interesse è dello 0 %. Questa detrazione non rispecchia neppure l’esenzione del reddito da sostanza sotto forma di capitale proprio vincolato nella società di persone. Ne consegue dunque una posizione svantaggiata rispetto al partecipante alla società di capitali che, quale imprenditore, dispone inoltre del margine di manovra per stabilire la quota del reddito da sostanza o da attività lucrativa risultante dalla società di capitali.