Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

Comunicazione elettronica (art. 21 cpv. 1bis)

La CDDGP e il Cantone di Basilea Campagna respingono l’ipotesi che ai Cantoni sia in futuro imposto l’obbligo di registrare e comunicare le transazioni in materia di armi dall’estero verso la Svizzera. Il rilascio di autorizzazioni d’importazione rientra nell’esclusiva sfera di competenza della Confederazione (Ufficio centrale Armi di fedpol). Conseguentemente anche il rilevamento delle importazioni di armi eseguite deve essere effettuato direttamente dal servizio federale.

L’ASA fa presente l’elevato numero di tali comunicazioni. Solo per gli acquisti di munizioni si tratterà, a seconda delle dimensioni del Cantone interessato, di centinaia di operazioni al giorno. I relativi dati dovranno essere caricati uno per uno, digitati o scansionati. A seconda delle dimensioni dell’esercizio titolare di una patente di commercio di armi, quest’attività dovrebbe richiedere tra i 30 minuti e le 2 ore per giorno lavorativo. Quest’aspetto è stato ingiustamente liquidato nel rapporto esplicativo (n. 5.3) ritenendo che questi obblighi aggiuntivi non dovrebbero tuttavia ripercuotersi sull’economia. Per il settore degli armaioli ciò avrebbe conseguenze enormi che ne minerebbero la sopravvivenza. A ciò si aggiunga che anche per gli uffici cantonali delle armi ci sarebbe un enorme incremento degli oneri. Dovrebbe poi essere predisposto un apposito software. Tutto ciò sebbene non sia chiaro cosa debbano fare gli uffici delle armi di tali comunicazioni. L’articolo 21 capoverso 1bisva quindi cancellato.

Diversi Cantoni fanno altresì riferimento agli emergenti oneri amministrativi (cfr. il n. 4), del tutto sproporzionati rispetto al guadagno in termini di sicurezza. Il Cantone di Soletta afferma che l’obbligo di comunicazione non comporta l’acquisizione di nuove informazioni rilevanti, per cui la disposizione va stralciata. I Cantoni di Berna, Ticino e Turgovia parlano di doppia contabilità, presso il commerciante e presso l’autorità. Anche il Cantone dei Grigioni si pronuncia in tal senso. Anche altri Cantoni chiedono che sia mantenuta la normativa attuale, secondo cui i registri dei commercianti d’armi vengono controllati periodicamente (Lucerna, Soletta), o che la nuova disposizione sia modificata in modo da ridurre al minimo gli oneri per gli uffici cantonali delle armi (Argovia). Viene avanzata anche la proposta di prevedere l’obbligo di comunicazione solo per la vendita o altro commercio di armi, ma non per l’acquisizione da parte dei commercianti d’armi (Appenzello Esterno).

La CDDGP osserva come la differenza rispetto al termine di 30 giorni per i privati non sia giustificata né richiesta dalla normativa europea.

Anche il Cantone dei Grigioni afferma che il termine di 30 giorni finora previsto per la dichiarazione si è ormai affermato e che la sua riduzione non avrebbe senso. Analogamente il Cantone di Soletta osserva che se si mantiene la norma, il termine di 10 giorni per la comunicazione dev’essere ragionevolmente esteso.

Il PVL ritiene invece che il termine vada ridotto ben al di sotto dei 10 giorni, considerando congruo un termine di 5 giorni lavorativi.

I Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese sostengono che la modalità di trasmissione (elettronica) non è di grande interesse se il termine viene rispettato. Non è necessario obbligare un commerciante a scansionare e inviare tramite e-mail un documento im-