Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
mediatamente reperibile in formato cartaceo. Oltre a ciò, l’autorità preposta dovrà ad ogni modo controllare i dati trasmessi dal commerciante e inserirli in seguito nel sistema informatico. Imporre ai commercianti un investimento in ambito informatico è ritenuto sproporzionato rispetto al limitato plusvalore atteso.
Secondo il Cantone Ticino una soluzione potrebbe essere che sia la Confederazione a mettere a disposizione dei commercianti uno strumento adeguato per poter annunciare ogni importazione e acquisto. I dati verrebbero poi messi a disposizione, se necessario, dei vari Cantoni.
La CDDGP a sua volta segnala che una comunicazione informale per e-mail comporterebbe un enorme maggior dispendio di risorse per gli uffici delle armi. La collaborazione tra fedpol e i servizi cantonali, proposta nel rapporto esplicativo, per elaborare una soluzione tecnica idonea per il sistema di comunicazione è invece vista con grande favore.
Il Cantone di Soletta afferma dal canto suo che la comunicazione elettronica ha senso solo se i commercianti d’armi possono inserire i dati richiesti direttamente nel sistema d’informazione cantonale e ritiene che il finanziamento di una siffatta interfaccia sia di competenza della Confederazione.
Analogamente i Cantoni di Berna e Turgovia osservano come per ridurre al minimo gli oneri per i Cantoni sia indispensabile obbligare i commercianti d’armi a utilizzare un sistema di rilevamento finanziato e messo a disposizione dalla Confederazione e collegato ai sistemi ufficiali rilevanti in materia.
Autorità di comunicazione (art. 21 cpv. 1ter)
Il PVL sostiene che non vadano semplicemente indicate le autorità incaricate di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette, ma che sia necessario anche sancire esplicitamente nella legge l’obbligo dei titolari di patenti di commercio di armi di segnalare tali transazioni.
L’ASA invece si dice contraria alla disposizione, poiché gli armaioli e i commercianti d’armi specializzati si rifiuterebbero senza dubbio di vendere munizioni ad acquirenti che suscitano i loro sospetti. Già oggi effettuano una segnalazione alla polizia in caso di dubbio. Non è dunque necessario aggiungere un’ulteriore autorità. Anche Pro Tell si pronuncia in questo senso.
Anche i Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese convengono che la disposizione non ha alcuna rilevanza pratica. Un sistema simile esiste già presso le polizie cantonali.