Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

Il Cantone di Svitto ritiene poco chiaro come si possa impedire che la definizione di «collezionista» sia indebitamente indicata come motivo dell’acquisizione al fine di evitare di dover esibire un attestato di tiro o di dimostrare di essere iscritti a una società di tiro.

Autorizzazioni eccezionali per il tiro ai sensi dell’articolo 5 capoversi 3 e 4 (art. 28c cpv. 3)

Pro Tell afferma che la nozione di «misure appropriate» vada specificata concretamente a livello di legge.

3.2.9 Articolo 28d (Autorizzazioni eccezionali – Condizioni specifiche per i tiratori sportivi)

Pareri positivi

Il Cantone di Argovia sostiene che la normativa proposta, secondo cui i tiratori sportivi potrebbero procurarsi armi da fuoco corte con un’autorizzazione eccezionale, è condivisibile. La proposta secondo cui i tiratori sportivi non debbano necessariamente appartenere a una società è considerata appropriata.

Il PLR considera favorevolmente il fatto che l’obbligo di appartenenza a una società non sia formulato nell’avamprogetto con valenza assoluta. Sostiene altresì che un tale obbligo non sarebbe una novità: anche tra il 1907 e il 1996 vigeva, per la cessione in proprietà dell’arma d’ordinanza, l’obbligo di appartenere a una società. Il PLR può pertanto accettare tale obbligo che riguarda anche il tiro praticato in un poligono privato.

Pareri negativi

L’FST e l’UDC respingono la norma di cui all’articolo 28d, sostenendo che i tiratori occasionali non appartenenti ad alcuna società non possono essere costretti a iscriversi nel caso non siano in grado di produrre un attestato di tiro. Ciò contrasterebbe con l’articolo 23 della Costituzione. Non si può nemmeno addossare alle società di tiro la responsabilità di questi soci «forzati».

L’FST osserva poi che con l’obbligo della «pratica regolare del tiro sportivo» si introduce una prova della necessità. L’obbligo dell’uso regolare dell’arma comporterebbe altresì un inutile eccesso di trasporti privati di armi e munizioni su strada e rotaia.

Anche LEWAS sostiene che verrebbe così introdotta una prova della necessità ovvero una costrizione anticostituzionale ad associarsi. Anche l’UDC Neuchâtel si richiama all’articolo 23 della Costituzione.

Il Cantone di Svitto respinge a sua volta le norme proposte. Non è chiaro a cosa esse mirino