Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

nella sostanza. Le società di tiro non dovrebbero però avere alcun interesse ad accogliere soci che con l’iscrizione perseguono il solo scopo di entrare in possesso di un’arma. Si dovrebbe prevedere a titolo integrativo che per i poligoni di tiro siano di regola previste e autorizzate le sole discipline con armi dell’esercito. Si pone dunque la questione di come possano essere soddisfatte le condizioni nel caso siano richieste autorizzazioni eccezionali per fucili semiautomatici di altro tipo.

Anche l’UDC dichiara che gran parte degli impianti di tiro delle società esistenti è autorizzata ad ammettere esclusivamente fucili d’ordinanza e sportivi. I possessori di altri tipi di fucili semiautomatici non potrebbero assolutamente utilizzarli in tali sedi.

Pro Tell respinge quanto prescritto dall’articolo 28d per gli stessi motivi. Con il requisito della pratica regolare del tiro verrebbero introdotte condizioni improponibili che in pratica i cittadini non sarebbero in grado di soddisfare o sarebbero in grado di soddisfare solo con oneri eccessivi. Nelle vicinanze potrebbe non esservi la possibilità di sparare con le armi detenute, il possessore dell’arma potrebbe non aver tempo da dedicare a quest’attività o non essere in grado di svolgerla per motivi personali (invalidità, situazione finanziaria). Pro Tell chiede che siano introdotte condizioni che qualsiasi cittadino rispettoso della legge possa senz’altro soddisfare.

Il Cantone di Ginevra dichiara l’impossibilità di mettere in pratica la valutazione dei requisiti dei tiratori sportivi e le verifiche dopo cinque e dieci anni. A prescindere da ciò, tale richiesta è altresì irrealistica considerata la liberalità del diritto svizzero d’associazione.

Anche il Cantone dei Grigioni ritiene che la disposizione vada eliminata, considerando sufficiente che si controlli che per l’acquirente non sussistano motivi d’impedimento e quindi possa essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale.

I Cantoni di Appenzello Esterno, Berna e Turgovia sostengono che gli oneri connessi alla norma in questione superano gli eventuali benefici. Inoltre l’introduzione di controlli regolari richiederebbe l’adozione di una soluzione informatica. I Cantoni di Appenzello Esterno e Turgovia fanno altresì riferimento all’articolo 23 della Costituzione.

Articolo 28d capoverso 1

L’ASA contesta la formulazione del capoverso 1, secondo la quale il rilascio di autorizzazioni eccezionali è limitato alle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti essenziali di armi «effettivamente necessarie» per il tiro sportivo.

Anche Pro Tell lamenta che il capoverso 1 è formulato in maniera eccessivamente limitante.

Il Cantone di Turgovia afferma che non si tiene conto del fatto che i tiratori sportivi potrebbero cambiare disciplina di tiro praticata, non utilizzando quindi più l’arma per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione eccezionale. Non è chiaro se in tal caso l’arma andrebbe riconsegnata o meno.