Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
Condizioni (art. 28d cpv. 2).
Il Cantone di Zugo illustra che gli oneri connessi alla verifica dell’utilizzo regolare dell’arma da fuoco per il tiro sportivo debbano essere ridotti al minimo possibile. In tale ottica, la possibilità di darne prova mediante l’iscrizione a una società di tiro sembra una soluzione pratica. Sotto il profilo tecnico-legislativo, però – contrariamente alla formulazione dell’avamprogetto
– dev’essere richiesta per principio la soddisfazione della condizione dell’utilizzo regolare e non quella dell’appartenenza a una società. In abbinamento ad almeno un’altra possibilità di prova di tale utilizzo regolare si potrebbe allora fare riferimento, in alternativa, all’appartenenza a una società. Occorre verificare se si possa fornire ai servizi cantonali competenti in materia l’accesso al registro licenze dell’FST.
Il PS è invece del parere che si debba chiedere anche ai membri delle società di tiro di dimostrare che utilizzino regolarmente la loro arma da fuoco per il tiro sportivo. L’appartenenza a una società di tiro non costituisce una prova che sulla scorta dell’autorizzazione eccezionale venga praticato effettivamente e regolarmente il tiro sportivo.
Anche il PVL osserva che l’appartenenza a una società di tiro potrebbe sussistere anche solo sulla carta. Lo scopo delle norme al riguardo sarebbe invece quello di garantire che solo i tiratori sportivi in attività ottengano un’autorizzazione eccezionale. L’articolo 28d capoverso 2 va quindi modificato. Si potrebbe prevedere che la prova possa essere fornita mediante attestazione di una società di tiro o in altra maniera.
Il Cantone di Uri ritiene che i criteri per fornire la prova della pratica del tiro in assenza di appartenenza a una società di tiro debbano essere disciplinati in via esaustiva, altrimenti vi sarebbe il rischio di attestazioni di favore. Osserva altresì che la polizia dovrebbe quantomeno avere accesso al registro licenze dell’FST.
Secondo il PLR si dovrebbero prevedere modalità prive di cavilli burocratici per la produzione della prova richiesta.
L’ASSU afferma che i membri delle associazioni di militari fuori servizio praticano l’attività di tiro in occasioni non compatibili con quanto prescritto dall’FST, con l’attività di tiro obbligatorio e il tiro fuori servizio. Non sarebbe dunque possibile produrre un’attestazione di allenamento o di formazione nella forma richiesta.
La Federazione svizzera di tiro dinamico osserva che la validità di esercitazioni di tiro in poligoni privati dev’essere disciplinata a livello di legge e di ordinanza in modo unitario e chiaro. Non è affatto certo che vi siano sufficienti possibilità di comprovare «in altro modo» la pratica regolare del tiro. Negli ultimi anni la Federazione ha visto i propri membri aumentare considerevolmente. Già oggi non è possibile stare al passo di quest’accresciuta domanda, poiché semplicemente mancano poligoni di tiro.
Pro Tell sottolinea che, se si mantiene l’articolo 28d capoverso 2, andrebbe considerata sufficiente qualsiasi attività di tiro con qualsiasi arma. Molti cittadini possiedono armi di diverso calibro. Non si può pretendere che sparino con regolarità con tutte le armi in loro possesso.