Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
Anche i Cantoni di Appenzello Esterno, Soletta e Berna considerano lo scambio di dati con altri Stati Schengen, così come previsto, una questione delicata per ragioni legate alla protezione dei dati. Contrariamente a quanto argomentato nel rapporto esplicativo, il fatto che per una persona vi siano due iscrizioni nel casellario giudiziale rappresenta uno dei più frequenti motivi di rifiuto.
I Cantoni di Neuchâtel e Vaud affermano che l’Ufficio centrale debba potersi esprimere in merito a ogni domanda proveniente da un altro Stato Schengen e all’occorrenza ottenere ulteriori informazioni dal Cantone interessato. Sarebbe così garantita in particolare la correttezza dei dati trasmessi.
3.2.13 Articolo 42 (Disposizione transitoria)
Pareri positivi
Il PLR sostiene che i possessori di armi dovranno far convalidare il possesso entro due anni dall’entrata in vigore della legge, il che equivarrebbe di fatto a una registrazione a posteriori. Il PLR giudica criticamente questa procedura, che però può essere tollerata a condizione che lo status di possesso sia effettivamente salvaguardato, vale a dire che il legittimo possessore non sia obbligato a richiedere un’autorizzazione eccezionale. La conferma del possesso di armi potrebbe essere giustificata in ragione di riflessioni in materia di politica della sicurezza, fornendo alle autorità di sicurezza informazioni sul dove sono presenti armi. Inoltre la registrazione è obbligatoria in Svizzera fin dal 2008, per cui è comunque già prevista la registrazione a posteriori per le armi ereditate.
Il PS asserisce che la lacunosa registrazione delle armi in Svizzera complica la lotta ai reati di violenza e ad altri atti criminali e persino terroristici. La registrazione è infatti di massima importanza per l’attività di polizia. Quando la polizia si prepara ad adempiere un incarico delicato, la consultazione del registro delle armi fa parte della procedura standard.
Pareri negativi
L’FST, l’ASA e LEWAS respingono l’ipotesi dell’«obbligo di conferma», che introdurrebbe un obbligo di registrazione a posteriori celandolo sotto diverso nome. L’FST sottolinea come manchi la prova che questa registrazione a posteriori comporterebbe un guadagno in termini di sicurezza proporzionato agli oneri amministrativi e finanziari causati. Ritiene che, in virtù dell’articolo 42b dell’avamprogetto, dovrebbe essere confermato il possesso di centinaia di migliaia di armi. L’ASA osserva che non è affatto chiaro quali condizioni le autorità porranno alla conferma del possesso. L’ASA parla di decine di migliaia di possessori di armi interessati a livello nazionale ovvero di «decine se non centinaia di migliaia» di armi da fuoco.
Anche Pro Tell respinge questa disposizione, sostenendo che punti unicamente a introdurre la registrazione a posteriori di armi delle categorie A6–A8. Una persona alla quale sia negata