Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
3.2.10 Articolo 28e (Autorizzazioni eccezionali – Condizioni specifiche per collezionisti e musei)
Considerazioni generali
Il Cantone Ticino dichiara che, in virtù dell’attuale articolo 5 capoverso 4 LArm, sin dal 2000 rilascia ai collezionisti che vogliono acquistare armi vietate una patente. Per ottenere la patente da collezionista occorre sostenere un esame teorico. Il Cantone verifica inoltre se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 LArm, se il collezionista dispone di un locale adatto e se adotta idonee misure di sicurezza. Questo sistema, col quale si verificano le conoscenze del collezionista, è ritenuto più appropriato di quello previsto dalla direttiva UE sulle armi modificata. Il Cantone Ticino chiede dunque di poter mantenere questo status quo. A questo proposito invita a valutare la possibilità di inserire una disposizione che permetta ai Cantoni in cui una patente è richiesta di esonerare i collezionisti dalle condizioni di cui all’articolo 28e capoverso 2 lettera a LArm. Qualora ciò non fosse possibile, dev’essere concesso ai Cantoni quantomeno di prevedere condizioni più restrittive, di modo che il sistema vigente possa essere mantenuto.
L’UDC respinge le disposizioni in questione, che prevedono una prova della necessità per collezionisti. Le formalità burocratiche previste mirano altresì a fare del possessore di armi un detentore di armi che solo in virtù della benevolenza dello Stato può detenere un’arma, che può però essere sequestrata in qualsiasi momento. Una normativa tanto deresponsabilizzante e invasiva della sfera privata dei cittadini non è accettabile.
Il Cantone di Svitto respinge tale normativa per motivi analoghi, sostenendo che mira palesemente a vessare e tormentare i «piccoli» collezionisti.
Anche il Cantone di Turgovia sostiene che l’articolo 28e è superfluo e che vada quindi eliminato. Sarebbero però utili indicazioni su cosa caratterizzi esattamente l’attività collezionistica (si vedano le osservazioni relative all’art. 28c).
Secondo il Cantone di Uri devono essere meglio precisate e definite in via conclusiva le nozioni di «custodia in sicurezza», di «misure appropriate» e di scopo di una collezione d’armi. Diversamente l’emissione di autorizzazioni eccezionali rischierà di diventare complicata per gli uffici cantonali delle armi.
Misure per garantire la custodia in sicurezza (art. 28e cpv. 1)
Il Cantone Ticino condivide la precisazione delle misure per una custodia sicura, anche se in pratica vi si provvede già. In relazione a questa disposizione, si propone di completare l’articolo 27 capoverso 4 lettera b LArm aggiungendo: «[...] storici o in occasione di manifestazioni culturali». Si propone parimenti di delegare la competenza della valutazione delle misure di sicurezza appropriate ai Cantoni. Anche i Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese si pronunciano in tal senso.
ASA, Pro Tell e LEWAS respingono la norma di cui all’articolo 28e capoverso 1, sostenendo