Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

la conferma per un’arma da fuoco non registrata delle categorie A6–A8 sarà automaticamente dichiarata in possesso di un’arma vietata e dovrà pertanto attendersi conseguenze sul piano penale. Anche chi non rispetterà il termine di due anni per la registrazione a posteriori si trasformerà da possessore legale a possessore illegale e quindi sarà automaticamente criminalizzato.

Anche l’UDC ritiene che si debba rinunciare all’ipotesi di far registrare a posteriori le armi da fuoco semiautomatiche acquisite prima del 31 dicembre 2008 e non cedute dall’esercito.

I Cantoni di Glarona e Turgovia sostengono che chi ha acquistato un’arma in base alla normativa oggi vigente non debba essere tenuto a richiedere un certificato che ne attesti il legittimo possesso. Il Cantone di Turgovia ricorda a questo proposito che lo scopo del progetto consiste nel rendere meno agevole l’accesso ad armi il cui uso potrebbe costare la vita a molte persone. La misura in questione interessa però anche persone già legalmente in possesso di un’arma di questo tipo. Anche il Cantone Ticino esprime analogo parere.

A loro volta i Cantoni di Appenzello Esterno e Berna affermano che la norma introduce l’obbligo di registrazione a posteriori, determinando una gran quantità di domande agli uffici cantonali delle armi, soprattutto da parte di tiratori sportivi. Questi uffici dovranno altresì svolgere onerosi accertamenti. Anche i Cantoni di Svitto e Soletta si pronunciano in tal senso.

Il PS ritiene invece che debbano essere previste non solo la comunicazione e la registrazione, ma anche la verifica dei requisiti per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale.

Eccezioni (art. 42b cpv. 2).

Il PS critica che le deroghe di cui all’articolo 42b capoverso 2 sono eccessive, poiché priverebbero di qualsiasi efficacia le disposizioni sulla lotta all’abuso per centinaia di migliaia di armi vietate. Per raggiungere lo scopo di consentire la detenzione di armi semiautomatiche vietate solo alle persone che ne presentino i requisiti, il capoverso dovrebbe essere integrato con disposizioni aggiuntive.

L’Unione delle città svizzere ritiene che si debbano stralciare le eccezioni all’obbligo di comunicazione per il possesso di armi vietate.

L’ASA invece chiede che le armi da fuoco e le parti essenziali di armi acquistate dal titolare di una patente di commercio di armi siano escluse dall’obbligo di conferma (indipendentemente dal fatto che si trovino ancora presso chi le ha acquistate direttamente oppure siano passate per molte mani).

L’ASA critica poi l’ipotesi di esonerare dall’obbligo di conferma solo le persone che abbiano acquisito l’arma da fuoco d’ordinanza direttamente dall’amministrazione militare. Questa disposizione dev’essere modificata in modo da far sì che non occorra conferma per nessuna arma da fuoco d’ordinanza.