Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
che l’articolo 26 LArm e l’articolo 47 OArm già disciplinano le modalità secondo cui le armi debbano essere custodite.
Il Cantone di Berna osserva dal canto suo che già oggi i collezionisti di armi da fuoco per il tiro a raffica sono oggetto di verifiche periodiche in loco, incentrate in particolare sulla custodia in sicurezza delle armi. Anche i Cantoni di Svitto e Turgovia si pronunciano analogamente.
Il PS ritiene invece che in questa sede occorra sancire esplicitamente l’obbligo di custodire sotto chiave separatamente armi e munizioni.
Scopo perseguito (art. 28e cpv. 2 lett. a)
Pro Tell afferma che l’uomo colleziona da sempre, in misura più o meno marcata. Il fatto di collezionare deve quindi bastare a motivare l’acquisto di armi. Molti collezionisti hanno in effetti una preferenza per un ambito collezionistico specifico, ma raramente adottano un sistema chiaro. Acquistano armi che piacciono loro e che possono permettersi. È sufficiente che l’attività collezionistica sia attestata per iscritto nella domanda di autorizzazione eccezionale e così resa pubblica.
Anche l’ASA sostiene che è sbagliato limitare le collezioni a uno scopo specifico. Anche LEWAS si pronuncia in tal senso.
Il Cantone di Svitto ritiene a sua volta che l’attività di collezionismo si basi di regola sul semplice piacere di disporre degli oggetti in questione e che non persegua alcun altro scopo, spesso nemmeno quello collezionistico. A ciò si aggiunga che il collezionista dovrebbe a quanto pare spiegare il motivo per cui acquista ciascuna arma e non possa farlo per la collezione nel suo complesso.
Anche il Cantone Ticino propone lo stralcio delle condizioni poste al presente capoverso in quanto ritenute di difficile applicazione per le autorità e non atte a perseguire gli scopi voluti dalla direttiva UE sulle armi modificata.
I Cantoni di Berna e Soletta affermano che lo scopo della collezione non è essenziale. La direttiva UE sulle armi modificata non richiede esplicitamente di descriverlo.
Lista (art. 28e cpv. 2 lett. b e c)
Il Cantone dell’Appenzello Esterno ritiene che la lista dovrebbe riguardare non solo le armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 ma tutte le armi in possesso del collezionista.
Il Cantone di Soletta approva questa condizione.
ASA e Pro Tell osservano che non c’è motivo di esigere dai collezionisti di tenere una lista delle armi, dato che le armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono già registrate presso gli uffici cantonali delle armi, autorità cantonali competenti in materia.