Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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1.3 La normativa proposta

1.3.1 Introduzione

I risultati del gruppo di lavoro, le raccomandazioni delle cerchie interessate e le informazioni raccolte dall’UFG basandosi su dottrina, giurisprudenza e contatti diretti sono confluiti in un elenco di 130 punti da esaminare ed eventualmente modificare.

Le richieste di revisione sono di natura diversa e spaziano dalle modifiche di carattere puramente redazionale ad adeguamenti che possono determinare spostamenti di forze nel procedimento penale (p. es. il disciplinamento del diritto di partecipare delle parti, la legittimazione del pubblico ministero a interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione).

Il gruppo di lavoro ha messo in evidenza la necessità di modificare anche alcune disposizioni della Procedura penale minorile del 20 marzo 20096 (PPMin) e della legge federale del 20 giugno 20037 sul diritto penale minorile (DPMin).

Dal momento che la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati chiedeva di verificare e migliorare l’applicabilità del CPP, non si procede alla revisione di tutti i 130 punti, ma ci si limita a quegli aspetti che causano effettive difficoltà pratiche.

A seguire vengono illustrate brevemente le modifiche principali; per informazioni dettagliate su tutte le proposte di modifica si rimanda al commento ai singoli artico-

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1.3.2 Nessuna deroga al principio della doppia istanza

Secondo la legge federale del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale (LTF), possono essere ulteriormente impugnate dinanzi al Tribunale federale (TF) soltanto le sentenze di istanze cantonali superiori (art. 80 cpv. 1 1 LTF). Questo principio è soggetto ad alcune eccezioni (cfr. p. es. art. 75 cpv. 2 lett. b LTF). Con l’entrata in vigore del CPP il 1°gennaio 2011 ne sono state create di nuove (art. 80 cpv. 2 terzo periodo LTF), ad esempio per quanto riguarda le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi e del giudice che si pronuncia sul dissigillamento, la perizia stazionaria o la garanzia dell’anonimato di una persona da proteggere.

Queste eccezioni previste nel CPP oberano ulteriormente il TF e gli attribuiscono i compiti di un’autorità di ricorso di primo grado. Si contraddice così al compito primario del TF, in quanto tribunale supremo, di rispondere a questioni giuridiche in ultima istanza e di garantire un’applicazione uniforme del diritto9.

Per far sì che il CPP non contenga più eccezioni a questo principio, vanno adeguati gli articoli 40 capoverso 1, 59 capoverso 1, 150 capoverso 2 secondo periodo, 186 capoverso 2 secondo periodo e capoverso 3, 222 capoverso 2, 248, 393 capoverso 1 lettera c e 440 capoverso 3 CPP.

6 RS 312.1

7 RS 311.1

8 RS 173.110

9 Rapporto esplicativo 2015 n. 2.4.