Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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attenzione le pretese e i giustificativi e non resta altro che contestare in toto le pretese avanzate. Il giudice si trova nella stessa situazione e può tuttalpiù pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Questo modo di procedere non è nell’interesse né delle parti, che devono sottoporsi a un nuovo procedimento giudiziario, né dell’economia processuale.

Si propone pertanto di imporre all’accusatore privato di quantificare e motivare le sue pretese civili al più tardi alla chiusura dell’inchiesta. In tal modo il giudice ha anche la possibilità di ordinare per tempo le misure probatorie necessarie per trattare la causa civile in sede di dibattimento.

1.3.5 Designazione del difensore d’ufficio

Secondo il diritto vigente (art. 133), chi dirige il procedimento designa il difensore d’ufficio e nel fare tale scelta deve tener conto, se possibile, dei desideri dell’imputato. Nella maggior parte dei casi il difensore d’ufficio viene scelto durante la procedura preliminare e quindi dal pubblico ministero che dirige il procedimento, ovvero da colui che si costituirà parte avversa dell’imputato nel successivo dibattimento (cfr. art. 104 cpv. 1), motivo per cui la normativa vigente è stata criticata. Alcuni Cantoni hanno attuato misure per evitare tale situazione, tra queste vi sono liste anonimizzate con difensori di picchetto o l’assegnazione della scelta del difensore d’ufficio a servizi del pubblico ministero indipendenti da chi dirige il procedimento. Nei Cantoni il problema è quindi riconosciuto; lo svantaggio della situazione attuale è che non vi sono le stesse garanzie procedurali in tutti i Cantoni e che non è comunque chiaro se le soluzioni adottate siano effettivamente in linea con le direttive del CPP in vigore.

Il Consiglio federale propone pertanto di modificare il diritto in vigore in modo tale che non sia più chi dirige il procedimento a designare la difesa d’ufficio, ma un servizio indipendente, che può essere un’autorità o servizio «privato», come p. es. un’associazione degli avvocati, che avrà il compito di scegliere il difensore non solo in considerazione delle preferenze dell’imputato, ma anche tenendo conto delle caratteristiche del caso (p. es. la lingua dell’imputato, l’oggetto del procedimento). L’impiego vero e proprio del difensore d’ufficio così scelto resta come oggi di competenza di chi dirige il procedimento.

1.3.6 Diritti di partecipazione

Il disciplinamento dei diritti di partecipazione è il punto della normativa vigente criticato più spesso, poiché concede alle parti il diritto di partecipare all’assunzione delle prove, in particolare all’interrogatorio dei testimoni e dei coimputati. È proprio quest’ultimo aspetto a creare dei problemi nella pratica: l’imputato che assiste all’interrogatorio di un coimputato viene a conoscenza delle dichiarazioni di quest’ultimo ‒ in alcuni casi prima di essere egli stesso interrogato in merito ai fatti in questione ‒ e può adeguare la propria testimonianza a quella della persona già sentita. L’attuale disciplinamento favorisce inoltre l’imputato interrogato per primo, che diventa l’unico a poter fornire una confessione spontanea e quindi a usufruire della riduzione della pena per resa confessione. Ai coimputati interrogati successivamente è opposto che hanno confessato soltanto perché consapevoli, tramite la partecipazione all’interrogatorio, della confessione del primo interrogato.