Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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La modifica proposta vuole avvicinare il tenore della disposizione alla giurisprudenza del TF, senza tuttavia rinunciare del tutto al requisito di un reato precedente. Non verrà più presupposto l’aver già commesso più reati dello stesso genere, ma l’aver precedentemente commesso un unico reato che non deve essere necessariamente dello stesso genere, come previsto dal previgente diritto zurighese e delle richieste dell’iniziativa parlamentare Jositsch11. La possibilità di disporre la carcerazione per rischio di recidiva viene quindi ampliata, senza tuttavia trasformarla in una carcerazione meramente di polizia di sicurezza o preventiva.
1.3.8 Legittimazione del pubblico ministero a interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi
Come illustrato al numero Error! Reference source not found., nel CPP non vi dovranno più essere deroghe al principio della doppia istanza, di conseguenza le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi potranno essere impugnate sia dal carcerato che dal pubblico ministero.
In tal modo viene trasferita nel CPP la giurisprudenza del TF, il quale aveva stabilito in una decisione di principio, già poco dopo l’entrata in vigore del CPP e contrariamente al tenore dello stesso, che il diritto di interporre reclamo contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza non spetta soltanto al carcerato, bensì anche al pubblico ministero12.
Tuttavia, per i reclami del pubblico ministero contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione non verrà applicata la procedura ordinaria, ma una procedura accelerata di ricorso, così da tener conto dei termini previsti dal diritto di rango superiore e dell’imperativo di celerità (art. 5 cpv. 2 CPP; cfr. n. 2.1.29 segg.).
1.3.9 Procedura del decreto d’accusa
Per la procedura del decreto d’accusa sono proposte diverse modifiche, in parte legate alla valutazione della LAV (cfr. n. Error! Reference source not found.), che ha identificato la necessità di un intervento legislativo per migliorare la posizione delle vittime in questa procedura13. Fondandosi sul rapporto di valutazione della LAV, il Consiglio federale propone le modifiche illustrate a seguire.
A quanto pare, affinché le vittime di reati possano elaborare quanto avvenuto, è importante che i reati siano giudicati da un giudice in una procedura ordinaria, invece che nella procedura del decreto d’accusa, pertanto il campo d’applicazione della procedura del decreto d’accusa andrebbe limitato quando una vittima partecipa al procedimento penale e si prevede una pena di una certa entità (cfr. n. 2.1.48).
In futuro, inoltre, il pubblico ministero potrà decidere in merito a determinate pretese civili nel decreto d’accusa, come già accade nella procedura penale minorile (cfr. n. 2.1.50).
11 Iniziativa parlamentare 12.495 (Jositsch, Carcerazione preventiva nel caso di rischio di recidiva qualificato).
12 DTF 137 IV 22
13 Rapporto finale 2015, pag. 47.