Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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1.3.3 Estensione del campo di applicazione dell’interrogatorio registrato mediante dispositivi tecnici

Il diritto vigente prevede che il verbale dell’interrogatorio sia redatto immediatamente nel corso dello stesso e che ne riproduca il senso piuttosto che le parole esatte. Una modifica dell’articolo 78 entrata in vigore nel 2013 autorizza l’autorità interrogante a rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare nel caso in cui l’interrogatorio sia registrato. Tuttavia, questa agevolazione vale soltanto per la procedura dibattimentale e non esonera dall’obbligo di verbalizzazione seduta stante.

La normativa attuale appare troppo restrittiva in considerazione delle possibilità tecniche disponibili (esistono programmi che registrano il parlato e lo traspongono in forma scritta) e, essendo limitata alla procedura dibattimentale, impedisce di sfruttare appieno i vantaggi della registrazione dell’interrogatorio.

Si propone pertanto di eliminare l’obbligo di verbalizzazione seduta stante per gli interrogatori che vengono registrati e di consentire in tal caso di procedere in una fase successiva alla stesura del verbale, che non deve essere una trascrizione parola per parola dell’interrogatorio, ma soltanto riprodurne il senso. Questa nuova norma, la cui applicazione è prevista anche per la procedura preliminare, potrebbe essere ampliata sotto almeno due aspetti: da un lato, la possibilità di ricorrere alla registrazione potrebbe essere trasformata in un obbligo; dall’altro, si potrebbe rinunciare completamente alla trascrizione successiva e considerare la sola registrazione come parte integrante degli atti.

L’introduzione dell’obbligo di registrazione dell’interrogatorio (esistente anche in altri Paesi) avrebbe l’effetto positivo di uniformare la prassi in Svizzera, ma comporterebbe anche dei costi per i Cantoni che dovrebbero dotarsi dell’infrastruttura necessaria e, se non prevedesse eccezioni, andrebbe oltre lo scopo della legge. In casi semplici e di piccola portata può infatti risultare più idonea la prassi attuale della verbalizzazione seduta stante e a senso, senza registrazione.

Una riduzione dei costi per i Cantoni potrebbe essere ottenuta, a prima vista, rinunciando del tutto alla trascrizione dell’interrogatorio e mettendo agli atti la sola registrazione. Tuttavia, il risparmio effettivo sarebbe minimo, dato che i membri dell’autorità giudicante, il giudice dei provvedimenti coercitivi, la difesa e i rappresentanti delle altre parti, invece di studiare gli atti, dovrebbero ascoltare le registrazioni e prendere appunti personali con grande dispendio di tempo. Nel complesso tali oneri potrebbero causare costi maggiori dei risparmi generati rinunciando alla trascrizione delle registrazioni.

1.3.4 Anticipazione del momento della quantificazione e della motivazione dell’azione civile

L’analisi del gruppo di lavoro ha evidenziato un problema con cui devono confrontarsi soprattutto i giudici di primo grado e la difesa: la normativa attuale consente all’accusatore privato di quantificare e motivare le sue pretese civili in una fase avanzata del dibattimento, nel dettaglio in sede di arringa (art. 123 cpv. 2). Ciò fa sì che il giudice e la difesa abbiano accesso soltanto in fase di dibattimento a una mole

– in alcuni casi notevole – di documenti, che ha lo scopo di motivare le pretese civili fatte valere. Soprattutto per la difesa è spesso impossibile esaminare con la dovuta