Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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A volte nella prassi si aggira tale ostacolo separando il procedimento a carico di diversi coimputati: in tal modo viene meno la posizione di parte di un imputato nel procedimento a carico di un altro imputato e quindi il diritto di partecipare all’assunzione delle prove. Questo modo di procedere risulta però problematico nell’ottica del principio dell’unità della procedura in caso di correità o partecipazione (art. 29 CPP). Anche l’altra prassi a volte adottata, di stabilire la sequenza degli interrogatori in base a quanto si suppone sappiano gli imputati in merito ai fatti in questione, non rappresenta una soluzione soddisfacente, dal momento che prima dell’interrogatorio non è possibile sapere cosa l’imputato conosce e dirà.

È pertanto necessario limitare per legge il diritto di partecipazione, seppure in maniera misurata. Non viene dato quindi seguito alla richiesta avanzata di limitare il diritto di partecipazione al minimo previsto dalla CEDU: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), il diritto dell’imputato di confrontare i testi a carico (compresi i coimputati; art. 6 n. 3 lett. d CEDU) è soddisfatto se l’imputato o il suo difensore nel corso del procedimento hanno una volta la possibilità appropriata e adeguata di far uso del proprio diritto a un confronto.

Una limitazione al minimo previsto dalla CEDU non renderebbe giustizia all’importanza particolare che i diritti di partecipazione assumono in ragione della struttura del CPP. Come riconosciuto anche dal TF, il potenziamento dei diritti di parte e di partecipazione rispetto alla precedente situazione giuridica costituisce una compensazione voluta dal legislatore al rafforzamento (anch’esso voluto) della posizione del pubblico ministero nella procedura preliminare nel nuovo CPP10. Questo equilibrio tra le parti perseguito dal legislatore va mantenuto. Inoltre, l’ampliamento dei diritti di partecipazione tiene conto della limitata immediatezza nel dibattimento (cfr. art. 343 cpv. 3), vale a dire del fatto che la riassunzione delle prove già acquisite nella procedura preliminare è limitata. Proprio per questo motivo è opportuno rinunciare a limitare eccessivamente i diritti di partecipazione ‒ ad esempio al minimo chiesto dalla CEDU ‒ poiché sarebbe inconciliabile con il principio alla base del CPP.

La regolamentazione proposta prevede che i diritti di partecipazione possano essere limitati se si teme che l’imputato possa adeguare le sue dichiarazioni a quelle dell’interrogato (in particolare se questi è un coimputato, ma anche nel caso sia un testimone). Questo pericolo sussiste soprattutto finché egli stesso non è ancora stato interrogato in merito ai fatti in questione. I requisiti posti per provare che la persona non ancora interrogata adegua le sue dichiarazioni a quelle della persona che deve essere interrogata non sono pertanto troppo severi.

1.3.7 Precisazione dei requisiti per la carcerazione per rischio di recidiva

Secondo il tenore del diritto vigente la carcerazione preventiva e di sicurezza a causa del rischio di recidiva presuppone, oltre a una minaccia seria per la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, il fatto che l’imputato abbia già commesso in precedenza «reati analoghi». Il TF ammette invece la carcerazione per rischio di recidiva anche senza che l’imputato abbia già commesso reati simili.

10 DTF 139 IV 25, consid. 5.3.