Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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degli interventi della protezione civile devono essere assunti dalla Confederazione.
FSPC, BZSV
Il capoverso 1 lettera d deve essere stralciato (cfr. commento all’art. 35 cpv. 4).
Il capoverso 7 deve essere adeguato come segue: «Für Schutzanlagen bei denen die Wartungs- und Unterhaltsarbeiten nicht den Vorgaben gemäss Artikel 73 entsprechend ausgeführt werden, trägt der Bund […]» (Per gli impianti di protezione nei quali i lavori di manutenzione non sono eseguiti secondo le disposizioni di cui all’articolo 73, la Confederazione […]).
Adeguare l’articolo 11 come segue: «Die Kosten für den Einsatz des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft trägt der Bund. Eine Tagespauschale hat die Selbstkosten der dienstleistenden Organisation zu decken» (I costi per gli interventi di pubblica utilità della protezione civile sono a carico della Confederazione. Un importo forfettario giornaliero deve coprire i costi individuali dell’organizzazione che presta servizio).
Ente per la protezione dei beni culturali del Canton LU
Nel caso di un cambiamento di destinazione di un rifugio per persone in rifugio per beni culturali, sembrerebbe che i Cantoni debbano assumersi i relativi costi, anche se vi saranno custoditi beni culturali d’importanza nazionale (art. 63 cpv. 3 e 4). Il capoverso 5 prevede invece che in caso di realizzazione di una nuova costruzione e di rimodernamento di un rifugio per beni culturali destinato ad ospitare archivi e collezioni cantonali d’importanza nazionale, la Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la costruzione e i costi per l’arredamento. Viene così a crearsi una discrepanza tra realizzazione e rimodernamento d’un canto, e cambiamento di destinazione dall’altro. Per i beni culturali mobili d’importanza nazionale deve valere un’unità di dottrina. Il capoverso 5 deve essere completato in modo che anche in caso di cambiamento di destinazione di un rifugio ai fini della protezione dei beni culturali per archivi e collezioni cantonali d’importanza nzionale, i costi supplementari riconosciuti siano assunti dalla Confederazione.
Art. 92 Cantoni
Canton BE
L’articolo deve essere interamente rielaborato conformemente alle richieste esposte sopra.
La lettera a va relativizzata e adattata in base alle competenze dell’UFPP in materia d’istruzione (art. 57).
La lettera c deve essere stralciata. Il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi devono essere finanziati dalla Confederazione. Va adeguato di conseguenza anche l’articolo 91.
Cantoni GE, JU, NE, VS, VD
Le lettere c e d non sono accettabili, dato che le conseguenze finanziarie per i Cantoni non sono chiare e le relative disposizioni equivalgono a un "assegno in bianco". I concetti per il passaggio della gestione del Forum svizzero del materiale della protezione civile all’UFPP e lo sviluppo del sitsema PISA non sono conclusi. Prima di mettere in atto questi progetti è indispensabile coinvolgere i Cantoni.
Canton VD (in aggiunta)
Lettera a: manca una parola: «les coûts de l’instruction».
Lettera c: se i costi devono essere sopportati dai Cantoni, questi devono essere responsabili anche dell’acquisto del materiale. Le condizioni quadro non sono chiare. Devono essere