Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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alle nuove «Istruzioni dell’Ufficio federale della protezione della popolazione sui controlli periodici degli impianti di protezione (Istruzioni CPI 2018)», permetterà comunque alla Confederazione di avere un controllo sullo stato degli impianti di protezione. Per questo si propone di stralciare questo capoverso.
Capoverso 9 lettera c: gli impianti selezionati per il «caso bellico» saranno pianificati dal Cantone e approvati dall’UFPP. Queste strutture dovranno garantire la prontezza operativa e risultare in perfetto stato di conservazione. Pertanto, la manutenzione ordinaria deve essere finanziata dalla Confederazione. Gli importi forfettari annui versati dalla Confederazione non sono sufficienti a garantire una corretta manutenzione delle infrastrutture. Completare la lettera c come segue: «i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione non pianificati per il caso bellico».
Canton VD
Gli articoli 91 e 92 devono essere riformulati.
Capoverso 3: è comprensibile che la Confederazione intenda finanziare con contributi sostitutivi lo smantellamento degli impianti di protezione destinati ad altro uso. Non è invece accettabile che ai Cantoni vengano accollati i costi per lo smantellamento degli impianti di protezione che continuano ad essere usati per scopi di protezione civile. La disposizione non viene quindi accettata. Inoltre non è chiaro in che modo i Cantoni possano approfittare di questo cambiamento delle competenze, che costituisce al contrario un onere supplementare per i Cantoni rispettivamente per i proprietari delle costruzioni di protezione. Si pone inoltre la domanda di chi si assuma i costi qualora il fondo dei contributi sostitutivi non sia sufficiente a coprire i costi.
Nel caso in cui la Confederzione non accettasse la soppressione totale di un impianto di protezione o decidesse, contro il volere del Cantone, di destinarlo ad altro uso, allora le competerebbe anche il finanziamento del cambiamento di destinazione e della successiva soppressione. Completare la disposizione come segue: «Elle ne supporte pas les coûts du démontage pour des constructions protégées qui sont affectées à d’autres fins par les autorités compétentes ou par des tiers, sous réserve d’une décision émanant de sa part imposant une telle situation» (Essa non si assume i costi per la soppressoine di costruzioni di protezione che vengono destiante ad altro uso dalle autorità competenti o da terzi, fatto salvo il caso in cui questa situazione sia riconducibile a una sua decisione).
Capoverso 5: nella legge si deve statuire che la Confederazione si assume anche i costi per lo stoccaggio dei supporti di dati. Ciò è menzionato solo nel rapporto esplicativo. Adattare il capoverso 5 come segue: «Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la modernisation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale ainsi que les frais d’équipement des abris, y compris ceux liés aux supports de données» (Essa si assume i costi supplementari riconosciuti legati alla realizzazione e al rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale come pure i costi per l’equipaggiamento dei rifugi, compresi quelli per i supporti di dati).
Unione delle città svizzere
Capoverso 3: il previsto trasferimento dei costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione adibiti ad altro uso al fondo dei contributi sostitutivi o ad altri fondi comporterebbe un onere supplementare per Cantoni e Comuni. La Confederazione deve continuare ad assumersi questi costi, dato che i relativi sistemi tecnici sono stati installati secondo le sue prescrizioni e da lei (co)finanziate. Né dal testo di legge, né dal rapporto esplicativo si evince che cosa succederebbe e chi si assumerebbe i relativi costi se il fondo dei contributi sostitutitivi fosse esaurito o se questi mezzi dovessero rimanere riservati alla realizzazione di posti protetti mancanti.
Capoverso 11: un eventuale importo forfettario giornaliero deve coprire i costi individuali. Deve inoltre essere proporzionato all’importo forfettario per interventi in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati a livello nazionale (art. 46 e 91 cpv. 1 lett. h). I costi