Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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proprietario. Non sarebbe giusto se quest’ultimo dovesse sopportarne le conseguenze non ricevendo più i contributi forfettari. Sarebbe ancora più inaccettabile se gli impanti di protezione non potessero essere messi in esercizio per mancanza di pianificazione da parte della Confederazione.
Canton BE (in aggiunta)
Capoverso. 3: l’affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui i Cantoni dovrebbero assumersi i costi dello smantellamento dell’involucro di protezione deve essere stralciata.
La prevista rinuncia da parte della Confederazione di assumersi i costi dello smantellamento dei sistemi tecnici delle costruzioni di protezione viene tra l’altro motivata dal fatto che attualmente la Confederazione non ha pianificato mezzi finanziari a tal fine. Ma il fatto che si sia omesso di preventivare tali costi non costituisce una giustificazione valida per questo modo di agire. Sarebbe infatti stato compito della Confederazione pianificare queste spese.
Capoverso 5: nel rapporto esplicativo è specificato che il capoverso 5 si riferisce anche a «supporti di dati», senza meglio definire questo termine. Si pone la domanda se s’intendano semplicemente CD, DVD e altri supporti di dati mobili, o anche locali server, ecc. A seconda del caso, la Confederazione dovrebbe far fronte a spese considerevoli.
Capoversi 10 e 11: né dal testo di legge né dal rapporto esplicativo si evince come vengano fissati gli importi forfetari. Occorre precisare in base a quali parametri sono fissati. Si deve inoltre definire il procedimento per il caso in cui gli importi forfetari non sono sufficienti a coprire i costi effettivi.
Canton LU (in aggiunta)
Capoverso 5: il passaggio «Einrichtung der Schutzräume» (equipaggiamento dei rifugi) deve essere precisato per evitare confusione con i rifugi privati. Nel rapporto esplicativo si deve inoltre precisare che cosa s’intende per «supporto di dati».
Capoverso 10 lett. b: l’adeguamento dell’importo forfettario è necessario da tempo. I costi sono aumentati, addirittura esponenzialmente nel settore della telematica.
Capoverso. 11: nel rapporto esplicativo si deve esemplificare l’assunzione dei costi da parte della Confederazione per gli interventi di pubblica utilità. L’eventuale importo forfettario giornaliero da fissare deve coprire i costi individuali. Deve inoltre essere adeguato all’importo forfettario per gli interventi in caso di catstrofe, situazione d’emergenza e conflitto armato a livello nazionale (art. 46 e 91 cpv. 1 lett. h).
In un nuovo capoverso 12 si deve statuire che la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario annuo volto a garantire l’efficienza operativa delle sirene e degli apparecchi di comando per il caso di conflitto armato.
Canton UR (in aggiunta)
Nuovo capoverso 12: «Der Bund leistet den Kantonen einen jährlichen Pauschalbeitrag zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Sirenen, Kommandogerät und virtuelle Kommandogeräte für den bewaffneten Konflikt» (Il Consiglio federale versa ai Cantoni un importo forfettario annuo volto a garantire l’efficienza operativa delle sirene, dell’apparecchio di comando e degli apparecchi di comando vitruali per il caso di conflitto armato).
Canton AI
I piani d’emergenza rivestono un’importanza fondamentale per i beni culturali. Per questo motivo la Confederazione deve finanziarli per le opere d’importanza nazionale.
Canton GE
Capoverso 3: il trasferimento dei costi ai Cantoni e la decisione unilaterale relativa al finanziamento da parte della Confederazione non sono accettabili. Le attuali competenze della